Verbale assemblea condominiale e onere di riproduzione nel ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 558 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministratore di condominio, quale unico legittimato passivo nelle controversie ex art. 1137 cod. civ., è altresì legittimato a proporre impugnazione avverso la decisione di merito, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea. È inammissibile, per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione che, deducendo vizi del verbale assembleare, si limiti a richiamare i documenti di causa senza riprodurli e senza indicarne la collocazione nei fascicoli processuali. Il vizio consistente nell’omessa indicazione nominativa dei condòmini presenti e delle rispettive quote non è meramente formale, ma incide sulla validità della deliberazione, impedendo di verificare il raggiungimento del quorum richiesto dall’art. 1136 cod. civ. La non contestazione dei fatti di causa non opera quando la parte convenuta si limiti a negare quanto già affermato nell’atto introduttivo, senza che sull’attore gravi l’onere di contestare l’altrui contestazione.
Il Fatto
Alcuni condòmini impugnavano le delibere assembleari assunte nella riunione del 30.04.2016, deducendo la mancanza, nel relativo verbale, dell’indicazione nominativa dei presenti (personalmente o per delega) e delle rispettive quote di partecipazione. Il Tribunale accoglieva la domanda, annullando le deliberazioni per vizio attinente alla regolare costituzione dell’assemblea. La Corte d’Appello confermava la pronuncia, rilevando la mancata prova dell’invio dell’elenco delle presenze quale allegato al verbale, prodotto solo in giudizio su foglio separato e non sottoscritto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di carenza di legittimazione dell’amministratore, ribadendo che questi, essendo l’unico legittimato passivo nelle controversie ex art. 1137 cod. civ., ha la facoltà di gravare la decisione senza necessità di autorizzazione assembleare, in forza dell’attribuzione conferitagli dall’art. 1130, n. 1, cod. civ. e della rappresentanza processuale ex art. 1131 cod. civ.
Nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente aveva omesso di riprodurre il verbale e il foglio presenze nel ricorso e di indicarne l’esatta collocazione nei fascicoli, impedendo il controllo sulla loro acquisizione. Ha inoltre chiarito che l’omessa indicazione nominativa dei presenti e delle quote non è un aspetto meramente «formale», ma incide sulla validità della delibera, perché preclude la verifica del raggiungimento del quorum ex art. 1136 cod. civ.; l’unanimità dei votanti, pertanto, non era circostanza idonea a superare la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato, osservando che la contestazione, da parte del Condominio convenuto, di fatti già affermati o negati nell’atto introduttivo non ribalta sugli attori l’onere di «contestare l’altrui contestazione», essendo stati i fatti già allegati e la relativa posizione già esposta in giudizio, come da principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, alla somma equitativa ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e al versamento in favore della Cassa delle Ammende, trattandosi di giudizio definito in conformità alla proposta di definizione accelerata.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1130 c.c. – Attribuzioni dell'amministratore
- Art. 1131 c.c. – Rappresentanza
- Art. 1136 c.c. – Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
- Art. 1137 c.c. – Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso