Ripetizione di indebito e compensazione senza accertamento del controcredito (Cass. civ. Sez. 1 n. 1546 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito anche in costanza di rapporto, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate. L’azione di indebito, in presenza di rimesse solutorie, si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, ma si risolve nella determinazione di un saldo purgato dalle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca. Solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti di cui all’art. 1823, comma 1, cod. civ., l’azione di indebito può determinare l’obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate. La compensazione disposta dal giudice senza determinazione del quantum del controcredito non dà luogo ad un accertamento suscettibile di diventare cosa giudicata sull’ammontare di tale credito.

Il Fatto

La società e i suoi soci e garanti avevano convenuto in giudizio la banca, chiedendo l’accertamento dell’applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e usurari, dell’illegittima capitalizzazione trimestrale e di commissioni non validamente pattuite, nonché la condanna alla restituzione delle somme indebitamente applicate e la compensazione dei crediti riconosciuti con il credito vantato dalla banca. Il Tribunale aveva accertato la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto e dichiarato che gli importi indebitamente applicati dovessero essere portati in compensazione sul debito complessivo verso l’istituto di credito.

La Corte d’Appello aveva respinto l’impugnazione, rilevando che l’usura sopravvenuta non era rilevante, che il contratto prevedeva legittime clausole sulla capitalizzazione trimestrale e che, trattandosi di conti correnti ancora aperti, non era ammissibile la domanda di restituzione dell’indebito, pur non impedendo l’azione di accertamento negativo. La società e i soggetti già attori hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando l’inammissibilità della domanda di ripetizione e la violazione dei principi in materia di compensazione, non avendo la banca formulato alcuna domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per difetto di specificità, richiamando il principio per cui, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l’azione di ripetizione dell’indebito in costanza di rapporto non può determinare alcuna sanzione restitutoria in danno della banca: i ricorrenti avevano essi stessi ammesso il presupposto di fatto del conto non chiuso, per cui non si comprendeva l’istanza di ripetizione. La Corte ha precisato che, solo a conto chiuso, l’azione di indebito può determinare l’obbligo della banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.

Quanto all’azione di accertamento negativo, la censura è stata ritenuta inammissibile perché la Corte d’Appello ne aveva già riconosciuto l’esperibilità, presupponendo la liquidazione dell’importo a credito l’accertamento della nullità delle clausole sulla CMS. La mancata indicazione del contenuto del motivo di appello, ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non ha consentito di comprendere l’effettiva doglianza dei ricorrenti.

In relazione al secondo e terzo motivo, la Corte ha escluso la violazione degli artt. 115 e 112 cod. proc. civ., ritenendo che Tribunale e Corte si fossero limitati ad accertare l’indebita applicazione della CMS e a disporre la compensazione con il credito della banca, senza determinazione del quantum di quest’ultimo. Non essendo insorta controversia sul punto, non vi è stato accertamento suscettibile di diventare cosa giudicata circa l’ammontare del credito della banca.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese e alla rifusione del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1823 c.c.

Tutte le 17 sentenze sull'art. 1823 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *