Imposta di registro proporzionale sulla sentenza ex art. 2932 cod. civ. anche in assenza di pagamento del prezzo (Cass. civ. Sez. 5 n. 1793 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., che tiene luogo del contratto preliminare non concluso, ha natura costitutiva e produce effetto traslativo della proprietà sul bene, rientrando pertanto nella previsione dell’art. 8, lett. a), tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. Ne consegue che l’atto giudiziario è soggetto all’imposta di registro in misura proporzionale, e non in misura fissa, a nulla rilevando che il prezzo non sia stato ancora corrisposto, atteso che la situazione giuridico-economica che si presenta al fisco è identica a quella che si sarebbe manifestata con la registrazione di un atto di compravendita con pagamento del prezzo differito. L’assoggettabilità all’imposta sussiste ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 131/1986 anche se la sentenza non sia passata in giudicato al momento della registrazione, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
Il Fatto
A seguito di una sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva pronunciato il trasferimento coattivo di un immobile, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta di registro in misura fissa, dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale in misura proporzionale. La contribuente, una società di farmacie comunali, aveva impugnato l’avviso, sostenendo che la sentenza non avesse prodotto effetto traslativo a causa del mancato integrale pagamento del prezzo di vendita.
Sia la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze sia la Commissione Tributaria Regionale della Toscana avevano accolto la tesi della contribuente, annullando l’avviso di liquidazione per carenza del presupposto impositivo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 27, comma 3, e 37 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 1353, 1355 e 2932 cod. civ..
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, relativi unicamente alla liquidazione dell’imposta di registro. Nel fare ciò, ha respinto l’eccezione della controricorrente secondo cui la violazione di legge prospettata sarebbe stata estranea alla fattispecie, in cui l’imposta era stata applicata in misura fissa, rilevando che la ricorrente mirava a mantenere il tributo nella misura in cui era stato applicato.
Richiamando la giurisprudenza costante, la Corte ha ribadito che la pronuncia di cui all’art. 2932 cod. civ. ha natura costitutiva ed effetto traslativo del diritto reale sul bene promesso in vendita, rientrando nella previsione dell’art. 8, lett. a), della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, che impone l’applicazione della stessa imposta di registro proporzionale stabilita per il corrispondente atto di compravendita. La Corte ha citato, sul punto, le pronunce Cass. n. 15416/2025 e Cass. n. 18034/2021.
Quanto alla circostanza che il prezzo non fosse stato corrisposto, la Corte ha chiarito che, ai fini fiscali, essa è irrilevante. Dopo la pronuncia della sentenza sostitutiva della stipula, la situazione giuridico-economica è identica a quella di una compravendita con pagamento del prezzo differito, secondo quanto già affermato da Cass. n. 6161/2011.
La Corte ha infine precisato che non assume rilievo neppure la circostanza che la sentenza non fosse passata in giudicato, poiché l’art. 37 d.P.R. n. 131/1986 assoggetta ad imposta gli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio, ancorché impugnati o impugnabili al momento della registrazione, salvo conguaglio o rimborso, come già precisato da Cass. n. 7535/2024.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso in relazione all’imposta di registro, confermando la caducazione dell’avviso per le altre imposte a causa della mancata impugnazione sul punto da parte dell’amministrazione finanziaria. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso originario.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1353 c.c. – Contratto condizionale
- Art. 1355 c.c. – Condizione meramente potestativa
- Art. 2932 c.c. – Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto