Nullità della clausola che riserva alla preponente la scelta sulla provvigione indiretta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16294 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rapporto di agenzia, la conclusione diretta di affari da parte della preponente nella zona di competenza esclusiva dell’agente, quando non sia continuativa e sistematica ma riguardi singoli affari, anche di rilevante entità, costituisce fatto lecito e non integra giusta causa di recesso dell’agente. L’art. 1748, secondo comma, c.c., che riconosce all’agente il diritto alla provvigione c.d. indiretta, ha natura dispositiva ed è derogabile dalle parti. Non è invece validamente pattuibile la clausola che riservi alla sola preponente la facoltà di decidere se corrispondere o meno la provvigione indiretta: tale pattuizione è nulla ai sensi dell’art. 1355 c.c., risolvendosi in una condizione meramente potestativa. La nullità della singola clausola non inficia la validità dell’intero contratto, che resta valido, e l’agente ha diritto alla provvigione indiretta ex art. 1748, secondo comma, c.c.
Il Fatto
Un agente, dopo aver recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia, conveniva in giudizio la preponente per ottenere il pagamento delle indennità di fine rapporto, delle differenze provvigionali e del risarcimento dei danni per asserita violazione dell’esclusiva. Il tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva la domanda riconvenzionale della società; la corte d’appello confermava la sentenza. L’agente ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, la nullità delle clausole contrattuali che limitavano il diritto alle provvigioni per gli affari conclusi direttamente dalla preponente e la violazione dell’esclusiva ad opera di altri agenti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato distintamente i tre motivi di ricorso, accogliendoli “per quanto di ragione”. Con riferimento al primo motivo, la Corte ha chiarito che l’art. 1748, secondo comma, c.c., nel riconoscere all’agente la provvigione c.d. indiretta, contiene la riserva “salvo che sia diversamente pattuito”, dimostrando il carattere dispositivo della norma. La preponente può pertanto riservarsi di concludere direttamente singoli affari nella zona di esclusiva dell’agente, anche di rilevante entità, purché tale attività non sia continuativa e sistematica.
Quanto alla clausola che escludeva la provvigione per i “clienti direzionali”, la Corte ne ha ritenuto la legittimità in quanto frutto di specifica pattuizione. Diverso è il discorso per la clausola che riservava alla preponente la mera facoltà di riconoscere o meno la provvigione indiretta. Tale pattuizione è stata dichiarata nulla perché lascerebbe all’arbitrio di una sola parte la decisione sull’assunzione dell’obbligo, configurando una condizione meramente potestativa ex art. 1355 c.c.
La Corte ha precisato che le alternative ammissibili sono soltanto due: la provvigione indiretta per legge oppure la sua esclusione tramite pattuizione specifica. Il caso in esame si distingue dal precedente di Cass. n. 4504/1997, che riguardava una clausola che consentiva alla preponente di trattare direttamente un numero indefinito di clienti non previamente individuati, svuotando il contratto.
La Corte ha altresì accolto il terzo motivo, riqualificato come violazione dell’art. 13 dell’AEC, ritenendo che l’indennità di fine rapporto (FIRR) spetti all’agente a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa di recesso. Ha invece dichiarato inammissibile la censura relativa all’omesso esame di fatto decisivo per la doppia conforme e quella concernente la mancata ammissione delle istanze istruttorie per difetto di specificità.
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Nota della Redazione
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