L’amministratore può resistere all’impugnazione della delibera senza autorizzazione assembleare (Cass. civ. Sez. 2 n. 4549 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministratore di condominio può resistere in giudizio all’impugnazione di una delibera assembleare e impugnare la relativa decisione senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, poiché l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientrano fra le sue attribuzioni proprie ai sensi degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., nel testo anteriore alla riforma di cui alla legge n. 220/2012. La delibera assembleare che si limiti ad approvare la ripartizione delle spese per lavori di manutenzione o sostituzione di un impianto preesistente non richiede, per la sua validità, il consenso scritto del condomino proprietario dell’unità immobiliare interessata, trattandosi di attività manutentiva e non di costituzione o modifica di una servitù ai sensi dell’art. 1350, n. 4, cod. civ. Per la sostituzione di una tubazione preesistente è sufficiente un consenso manifestato per facta concludentia. Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni distinte e autonome, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse le censure relative alle altre ragioni.
Il Fatto
La proprietaria di un’unità immobiliare all’interno di un condominio convenne in giudizio il condominio, chiedendo la rimozione della tubazione di scarico delle acque nere installata nel suo garage, la riduzione in pristino dei luoghi e la dichiarazione di nullità di due delibere assembleari relative ai lavori di allacciamento alla fognatura comunale. Il Tribunale accolse la domanda, dichiarando inammissibile la costituzione in giudizio dell’amministratore per difetto di autorizzazione assembleare. La Corte d’appello, riformando la sentenza, ritenne invece ammissibile la costituzione dell’amministratore e rigettò le domande della proprietaria, la quale propose quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., ribadendo la legittimazione dell’amministratore a resistere all’impugnazione delle delibere assembleari senza autorizzazione. Il n. 4 dell’art. 1130 cod. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, attribuiva all’amministratore il compito di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni, sicché la difesa delle deliberazioni rientra nelle sue attribuzioni. Sul punto il motivo è stato dichiarato infondato, richiamando il principio già affermato da Cass. Sez. 2 n. 1451 del 23/01/2014.
Quanto alla dedotta necessità del consenso scritto per l’installazione della tubazione, la Corte ha osservato che le delibere impugnate avevano ad oggetto esclusivamente la ripartizione delle spese per lavori fognari, e non l’installazione di un nuovo impianto. La tubazione era preesistente e i lavori erano consistiti nella sua sostituzione, qualificabile come opera di manutenzione, per la quale è sufficiente un consenso manifestato anche per facta concludentia. Il richiamo all’art. 1350, n. 4, cod. civ. è stato quindi ritenuto fuori luogo, non essendosi discusso di costituzione o modifica di una servitù di scarico.
Il secondo motivo, concernente la tardiva acquisizione della delibera di ratifica dell’operato dell’amministratore, è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto la ratifica costituiva una mera presa d’atto ulteriore che non incideva sulla ratio decidendi principale della sentenza impugnata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e alla rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1130 c.c. – Attribuzioni dell'amministratore
- Art. 1131 c.c. – Rappresentanza
- Art. 1350 c.c. – Atti che devono farsi per iscritto