Notifica INPS ex art. 30 d.l. n. 78/2010: trova applicazione il regolamento postale ordinario, non la l. n. 890/1982 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5071 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, alla notifica eseguita dall’INPS, ai sensi dell’art. 30 del d.l. n. 78/2010, conv. con modif. dalla l. n. 122/2010, mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento. In caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale, o dalla data di spedizione di tale avviso se l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto. Trova applicazione, in detto procedimento di notifica semplificato, il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, e non già le norme della l. n. 890/1982. La notifica così perfezionata è idonea a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione del credito contributivo.

Il Fatto

L’INPS impugnava per un unico motivo la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli Nord. Il giudice di prime cure aveva accolto l’opposizione spiegata dal contribuente avverso una intimazione di pagamento fondata su un avviso di addebito contenente il recupero di contributi dovuti alla gestione separata per l’anno 2011.

La Corte territoriale aveva ritenuto illegittima la notificazione dell’avviso di addebito, effettuata ai sensi dell’art. 30, quarto comma, della l. n. 122/2010 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e perfezionata per compiuta giacenza presso l’Ufficio postale, per l’assenza di una ulteriore raccomandata con la quale dare notizia al destinatario del tentativo di notifica e dell’avvenuto deposito.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha scrutinato il motivo di ricorso incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 30, primo, quarto e quattordicesimo comma, del d.l. n. 78/2010, dell’art. 1335 cod. civ. e dell’art. 3, commi 8 e 9, della l. n. 335/1995.

Il giudice del gravame aveva ritenuto assorbente la considerazione della irregolare notifica dell’avviso di addebito presupposto, effettuata in data 21 febbraio 2019, con conseguente prescrizione del credito di cui all’intimazione opposta, la cui notifica era avvenuta nel 2020. Tale conclusione si fondava sull’applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite n. 10012/2021.

La Suprema Corte ha invece dichiarato fondato il motivo, richiamando il principio espresso con la sentenza n. 21847/2025, alle cui argomentazioni il Collegio ha fatto rinvio ex art. 118 cod. proc. civ., condividendole appieno. La notifica dell’avviso di addebito eseguita dall’INPS mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è soggetta alle pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento.

Ne deriva che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale. Il procedimento di notifica semplificato è regolato dal regolamento sul servizio postale ordinario, che non contempla la comunicazione di avvenuta notifica, e non dalle norme della l. n. 890/1982.

La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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