Obbligazione senza termine: esigibilità immediata ex art. 1183 c.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 9115 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In assenza di un termine convenzionale per l’adempimento, l’obbligazione è immediatamente esigibile ai sensi dell’art. 1183, primo comma, c.c.; il creditore non è tenuto a costituire in mora il debitore né a richiedere giudizialmente la fissazione del termine, ben potendo il giudice apprezzare ex post la congruità del tempo decorso tra la pattuizione e la pretesa di adempimento. La qualificazione di un atto come novativo costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se motivato.

Il Fatto

Un promissario acquirente, che aveva versato un acconto sul prezzo, agiva in giudizio con azione revocatoria nei confronti della promittente venditrice, la quale aveva nel frattempo alienato l’immobile a un terzo. Nel corso del giudizio le parti concludevano una transazione, con la quale la venditrice si obbligava a restituire l’acconto mediante pagamenti rateali, prevedendo che, dopo una certa data, le parti si sarebbero incontrate per definire le modalità di pagamento del debito residuo.

Il creditore, deducendo l’inadempimento, otteneva un decreto ingiuntivo. L’opposizione della debitrice veniva rigettata sia in primo grado sia in appello, con conseguente ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo, riguardante l’esigibilità del credito, richiamando il disposto dell’art. 1183, primo comma, c.c., secondo cui, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Il riferimento alla buona fede e alla comune volontà negoziale è stato ritenuto non pertinente, trovando eventuale disciplina nel secondo comma della medesima disposizione, la cui applicazione è stata motivatamente esclusa dal giudice di merito.

La Corte ha altresì precisato che, in difetto di termine, non sono indispensabili né la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. né il ricorso al giudice per la fissazione del termine, richiamando i precedenti di legittimità sul punto, tra cui le pronunce n. 14243/2020 e n. 3168/2025.

Quanto ai motivi concernenti l’omessa pronuncia e il vizio di motivazione, la Corte ha chiarito che la declaratoria di assorbimento di una censura, ove specificamente indicata nei suoi presupposti, non integra alcuna omissione. Ha altresì ribadito che il vizio di omesso esame deve riguardare un fatto storico, non una censura in senso tecnico.

Da ultimo, in relazione alla dedotta violazione delle norme sulla novazione, il Collegio ha dichiarato il motivo in parte inammissibile per la genericità e la cumulatività delle censure, e in parte infondato, in quanto la valutazione degli elementi costitutivi della novazione costituisce un apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile se adeguatamente motivato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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