Interruzione della prescrizione e chiara indicazione del debitore nella messa in mora (Cass. civ. Sez. III n. 379 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per produrre l’effetto interruttivo della prescrizione, l’atto evocato dall’art. 2943, quarto comma, cod. civ. deve contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato e l’esplicitazione di una pretesa, con l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del creditore di far valere il proprio diritto. Non basta una mera sollecitazione priva del carattere di intimazione. Il riconoscimento del debito e il pagamento parziale non propagano automaticamente l’effetto interruttivo all’intera posta, ma la sussistenza di tale effetto estensivo può desumersi dal contesto, con accertamento rimesso al giudice del merito. La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza che aveva escluso l’idoneità interruttiva del sollecito per la mancata individuazione nominale degli eredi.

Il Fatto

Una società gestrice del servizio idrico integrato, dopo numerosi solleciti, otteneva dagli eredi di un utente defunto, moroso per circa 32.000 euro di fatture idriche, il pagamento di 5.000 euro ex art. 1183 cod. civ. e l’accettazione di un piano di rateizzazione del residuo. Di fronte all’inadempimento del piano, la società incaricava la concessionaria della riscossione coattiva, che emetteva ingiunzione.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda di pagamento, ritenendo che l’ultimo sollecito, ricevuto dagli eredi, avesse interrotto la prescrizione per le fatture del periodo 2008-2011. La Corte d’appello accoglieva invece l’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., reputando inidoneo a fini interruttivi il sollecito trasmesso nel giugno-luglio 2012, in quanto comunicazione inviata al defunto e priva di chiara volontà interruttiva verso i soggetti effettivamente obbligati. Avverso tale pronuncia la società propone ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, connessi. Ricorda che, nel giudizio di merito, è rimasto accertato che gli eredi avevano riconosciuto di essere debitori con la comunicazione del 2011, versando 5.000 euro e chiedendo la rateizzazione del residuo, poi non onorata. Tanto basta, secondo la Corte, per accogliere il primo motivo, con assorbimento della questione relativa al subentro nel contratto di somministrazione.

La Corte ribadisce che gli atti richiamati dalla prima parte del quarto comma dell’art. 2943 cod. civ. devono contenere un elemento soggettivo, ossia la chiara indicazione del soggetto obbligato, e un elemento oggettivo, cioè l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del creditore di fare valere il proprio diritto, con l’effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato. Richiama sul punto Cass. n. 15140/2021, Cass. n. 15714/2018, Cass. n. 18546/2020.

La Corte dà conto anche del minoritario orientamento, secondo cui l’atto interruttivo non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l’intenzione di esercitare il diritto, richiamando Cass. n. 24913/2022 e Cass. n. 15766/2006. Ricorda inoltre che il pagamento parziale non costituisce ex lege rinunzia alla prescrizione e che il riconoscimento del debito non propaga automaticamente l’effetto interruttivo all’intera posta, ma l’effetto estensivo può desumersi dal contesto, con accertamento rimesso al giudice del merito, secondo Cass. n. 23746/2007.

Nel caso concreto, i principi sono stati disattesi. All’atto inviato dalla società, intestato in termini di costituzione in mora, avevano fatto seguito la comunicazione del decesso dell’intestatario dell’utenza, il pagamento parziale del credito e la richiesta di rateizzazione per l’estinzione del debito. In accoglimento parziale del ricorso, la Corte cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame applicando i principi disattesi e provvederà anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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