Accertamento induttivo puro e presunzioni supersemplici, inammissibile la doppia conforme (Cass. civ. Sez. 5 n. 118 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria può legittimamente determinare il reddito del contribuente sulla base di presunzioni c.d. supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 39, comma 1, per l’accertamento analitico-induttivo. Tale facoltà include l’utilizzo di documentazione extracontabile e di dati riferiti a periodi d’imposta diversi da quello oggetto dell’accertamento, purché la ricostruzione sia operata secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del parametro costituzionale della capacità contributiva. È, inoltre, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che solleciti una nuova valutazione delle prove o che risulti generico nell’indicazione dei fatti decisivi non esaminati, soprattutto in presenza di una doppia conforme di merito.

Il Fatto

A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, recuperando a tassazione maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni, ritenendo inattendibile la contabilità della società. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che rigettava il ricorso; l’appello alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio veniva parimenti respinto.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione. Con ordinanza interlocutoria, la Corte rilevava che il ricorso era stato notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato, pur non essendosi l’Agenzia difesa a mezzo di detta Avvocatura nel giudizio di merito, disponendo la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Effettuata la rinnovazione, l’Agenzia si costituiva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con il quale la società deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, nonché omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente contestava la ricostruzione dei redditi basata su percentuali di evasione ricavate da dati astratti e disomogenei, e su un periodo d’imposta diverso, lamentando inoltre la mancata considerazione di documentazione a discarico.

La Suprema Corte ha innanzitutto chiarito che, nel caso di specie, si verte in tema di accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, e non di accertamento analitico-induttivo. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria poteva legittimamente procedere alla determinazione del reddito ricorrendo a presunzioni c.d. supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e utilizzare documentazione extracontabile o dati relativi ad anni d’imposta diversi, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 24 settembre 2014; Cass. 23 maggio 2018, n. 12680; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27622).

La Corte ha altresì ritenuto immune da censure la sentenza impugnata nella parte in cui aveva evidenziato la correttezza e ragionevolezza della valutazione dell’Ufficio circa l’inattendibilità della contabilità, non essendo stati confutati dal contribuente gli aspetti critici rilevati dai verificatori (finanziamenti dei soci, perdite di bilancio, mancata remunerazione dell’attività lavorativa dei soci). La determinazione del reddito, ha precisato la Corte, deve avvenire secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del principio di capacità contributiva.

Quanto alla censura per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., la Corte l’ha dichiarata inammissibile: da un lato, essa sollecitava una nuova valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità; dall’altro, si presentava del tutto generica, non essendo specificato quali risultanze documentali sarebbero state ignorate dalla Corte territoriale. Il motivo è stato infine ritenuto inammissibile anche per la presenza di una doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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