Correzione della sentenza per omessa distrazione delle spese e natura amministrativa del procedimento ex art. 287 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 5149 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata pronuncia sulla distrazione delle spese richiesta dal difensore costituisce errore materiale emendabile con il procedimento di correzione. Il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. ha natura sostanzialmente amministrativa e non è diretto a incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo. In esso non può procedersi alla liquidazione delle spese, poiché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure quando la parte non richiedente si opponga all’istanza di rettifica.
Il Fatto
Con la sentenza n. 12735/2025 la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso proposto da alcuni soggetti avverso la decisione della Corte di Appello di Bologna, condannando i ricorrenti alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente. Il difensore di quest’ultima, tuttavia, aveva chiesto la distrazione delle spese in proprio favore, richiesta rimasta priva di pronuncia nel dispositivo della sentenza.
Con ricorso non notificato, il difensore ha quindi chiesto la correzione della sentenza, rilevando l’omissione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo l’istanza di correzione. Dall’esame del controricorso risultava infatti che il difensore aveva espressamente richiesto la distrazione delle spese in proprio favore, senza che la sentenza si fosse pronunciata sul punto. Tale omissione è stata qualificata come errore materiale, emendabile attraverso il procedimento di correzione disciplinato dagli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.
La Corte ha disposto l’inserimento, alla quarta riga del dispositivo, dopo la parola “spese”, dell’inciso relativo alla distrazione in favore del difensore, correggendo così la propria precedente sentenza.
Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte ha richiamato e ribadito il principio delle Sezioni Unite n. 29432 del 2024, secondo cui il procedimento di correzione ha natura sostanzialmente amministrativa. In tale ambito non è configurabile una situazione di soccombenza, con la conseguenza che non può procedersi alla liquidazione delle spese, neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 287 c.p.c. – Casi di correzione
- Art. 288 c.p.c. – Procedimento di correzione
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione