Opere sull’immobile trasferito: accessione esclude l’ingiustificato arricchimento (Cass. civ. Sez. III n. 23897/2026)
Principi di diritto (Massima)
I beni trasferiti all’esito dell’espropriazione immobiliare comprendono, oltre a quelli indicati nel decreto di trasferimento, gli accessori, le pertinenze, i miglioramenti, le addizioni e quanto sia stabilmente incorporato alla cosa principale. Se le opere sono realizzate dopo il decreto di trasferimento e non opera l’estensione del pignoramento ex art. 2912 c.c., trova applicazione il regime dell’accessione. Chi esegue tali opere quando non è più proprietario assume la posizione di terzo rispetto all’immobile, con conseguente applicabilità dell’art. 936 c.c. e difetto della sussidiarietà richiesta per l’azione generale di ingiustificato arricchimento.
Il Fatto
Gli originari proprietari di un appartamento sottoposto a espropriazione immobiliare erano rimasti nell’immobile anche dopo l’emanazione del decreto di trasferimento e vi avevano eseguito lavori di ristrutturazione. Sostenevano di essere rimasti ignari dell’avvenuto trasferimento coattivo e di avere confidato nell’estinzione della procedura esecutiva.
Hanno quindi agito contro l’acquirente chiedendo un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c. per il valore delle opere. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’Appello ha confermato la decisione. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi di ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge la censura relativa agli effetti del decreto di trasferimento. Richiamando Cass. n. 17041/2018 e Cass. n. 17811/2021, afferma che il trasferimento comprende non soltanto i beni espressamente indicati nel decreto ex art. 586 c.p.c., ma anche quelli ai quali il pignoramento si estende automaticamente ai sensi dell’art. 2912 c.c., compresi miglioramenti, addizioni e accessioni stabilmente incorporate all’immobile.
La Corte aggiunge un argomento ritenuto dirimente. Anche qualora l’art. 2912 c.c. non fosse applicabile perché le opere erano state realizzate dopo il decreto di trasferimento, opererebbe comunque il regime dell’accessione. Tutto ciò che viene stabilmente incorporato all’immobile si estende alla proprietà dello stesso, comprese costruzioni pertinenziali e manufatti stabilmente realizzati.
Questa qualificazione incide direttamente sull’azione di ingiustificato arricchimento. Al momento dell’esecuzione delle opere gli autori non erano più proprietari dell’immobile né si trovavano nella precedente relazione con il bene derivante dal pignoramento. Dovevano quindi essere considerati terzi, con conseguente applicazione dell’art. 936 c.c. e non dell’art. 1150 c.c. La presenza di una tutela tipica esclude la sussidiarietà necessaria per ricorrere all’art. 2041 c.c.
Il ricorso non consentiva tuttavia di verificare se l’azione ex art. 936 c.c. fosse stata effettivamente proposta fin dal primo grado. La censura risultava quindi carente di specificità e non era possibile procedere alla riqualificazione della domanda in sede di legittimità.
La Cassazione accoglie invece il motivo relativo alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. La Corte d’Appello non aveva motivato sulla specifica impugnazione della condanna pronunciata in primo grado. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione decide nel merito ed elimina tale condanna, confermando per il resto la decisione impugnata.
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