Parere parzialmente negativo su adesione a consorzio per beni confiscati (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 181 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo di conformità sugli atti di acquisizione di partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, la Corte dei conti verifica che la deliberazione dell’ente rechi una motivazione analitica e autosufficiente in ordine alla necessità della società, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, oggettiva e soggettiva, dell’operazione. La deroga di cui all’art. 4, comma 3, TUSP non è invocabile quando la società non abbia quale oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio degli enti partecipanti e i beni non siano conferiti per un investimento secondo criteri di mercato. Il ricorso sistematico al contributo in denaro dei soci ex art. 2615-ter, comma 2, cod. civ., volto a ripianare le perdite di gestione, integra elusione del divieto di soccorso finanziario di cui all’art. 14, comma 5, TUSP e impone una valutazione prospettica di sostenibilità senza gli apporti dei soci.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato l’adesione a una società consortile a responsabilità limitata, mediante sottoscrizione di quote a seguito di aumento del capitale sociale, per un importo massimo indicato, unitamente all’approvazione dello statuto, del regolamento per il controllo analogo congiunto e del piano economico finanziario. L’operazione è finalizzata alla gestione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, numerosi nel patrimonio indisponibile dell’ente.

Il Comune ha rappresentato l’insufficienza delle proprie risorse umane, l’esiguità dell’ufficio competente e la necessità di avvalersi del know how della società, priva di scopo di lucro. La Sezione ha esaminato l’atto nell’ambito del controllo di conformità previsto dal TUSP, svolgendo richieste istruttorie integrative.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto affermato la propria competenza, trattandosi di atto di ente locale, e la riconducibilità dell’operazione al perimetro oggettivo dell’art. 5, comma 3, TUSP, che contempla l’acquisto della qualità di socio. Ha quindi verificato i singoli parametri. La forma dell’atto è conforme all’art. 7 TUSP, essendo stata adottata con deliberazione consiliare.

La Corte ha escluso l’applicabilità della deroga dell’art. 4, comma 3, TUSP: la società non ha come oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio dei soci e i beni confiscati, non conferiti, sono vincolati a finalità istituzionali o sociali, con vincolo di reimpiego dei proventi, profilo incompatibile con un investimento secondo criteri di mercato. È pertanto necessaria l’analitica motivazione richiesta dall’art. 5, comma 1, TUSP.

Quanto alla consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, TUSP, la Sezione ha chiarito che essa non coincide con la pubblicazione all’albo pretorio di cui all’art. 124 TUEL, mirando a un confronto istituzionalizzato con i portatori di interessi. Non risultando l’adempimento, ha rilevato il deficit.

Il Collegio ha poi scrutinato la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria. Ha richiamato l’orientamento delle Sezioni riunite in sede di controllo, che distingue la sostenibilità oggettiva, riferita alla capacità della società di garantire autonomamente l’equilibrio economico-finanziario, e quella soggettiva, relativa alla situazione dell’ente procedente. La motivazione dell’ente è apparsa in parte apodittica e in parte contraddittoria: opachi i criteri di quantificazione dei costi della gestione diretta e del fabbisogno di personale, non spiegata la sostenibilità del modello societario a fronte di un organico ridotto.

La Corte ha evidenziato il difetto di motivazione sul quadro debitorio della società, sulla crescente esposizione tributaria e sull’assenza di un break even point. Il ripianamento sistematico delle perdite mediante il contributo ex art. 2615-ter, comma 2, cod. civ. integra elusione del divieto di soccorso finanziario e solleva dubbi sull’equilibrio di bilancio degli enti soci. Assume rilievo la situazione finanziaria critica dell’ente, che ha avviato la procedura di riequilibrio pluriennale. Il parere è pertanto parzialmente negativo, con facoltà dell’ente di procedere motivando analiticamente le ragioni del dissenso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2615-ter c.c.

Tutte le 32 sentenze sull'art. 2615-ter c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *