L’incasso di assegno senza clausola di non trasferibilità integra la violazione dell’art. 49 d.lgs. n. 231/2007 (Cass. civ. Sez. 2 n. 17026 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione all’incasso di un assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità integra la violazione dell’art. 49, quinto comma, d.lgs. n. 231/2007, essendo l’art. 27, comma 1-ter, d.lgs. n. 169/2012 norma di interpretazione autentica che qualifica come trasferimento anche la semplice presentazione del titolo all’incasso. La sanzione amministrativa si applica in ogni ipotesi di inosservanza, anche solo parziale, della disposizione, inclusa la mancanza della sola clausola di non trasferibilità a fronte di assegno recante il nome del beneficiario. In materia di sanzioni amministrative, il termine di novanta giorni per la contestazione decorre dal momento in cui la pubblica amministrazione abbia acquisito e valutato tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per l’accertamento della violazione.
Il Fatto
Con ricorso del 18.12.2020, il contribuente proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari – Ufficio antiriciclaggio gli aveva comminato la sanzione pecuniaria di € 1.500 per aver acquisito la somma di € 15.000 mediante incasso di assegni bancari privi della clausola di non trasferibilità. Il Tribunale di Bari rigettava l’opposizione e la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1003/2023, confermava la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando le distinte censure. Con riferimento ai primi tre motivi, concernenti la nullità della sentenza per la celebrazione dell’udienza in forma cartolare e la mancata lettura del dispositivo, la Suprema Corte ha osservato che l’art. 127-ter c.p.c. autorizza lo svolgimento delle udienze in forma scritta e che il requisito della lettura del dispositivo risulta rispettato quando, come nel caso di specie, la sentenza completa sia stata depositata nello stesso giorno dell’udienza. L’applicazione del rito del lavoro non è incompatibile con le forme cartolari, non richiedendo l’udienza di discussione la presenza necessaria di soggetti diversi dai difensori. Quanto al deposito nel fascicolo telematico senza comunicazione alle parti, trova applicazione l’art. 133, secondo comma, c.p.c., che prevede la comunicazione del deposito della sentenza a cura della cancelleria, trattandosi di provvedimento decisorio e non ordinatorio.
Nel merito, la Corte ha affermato che la condotta dell’incasso di assegni privi della clausola di non trasferibilità costituisce violazione dell’art. 49, quinto comma, d.lgs. n. 231/2007. L’art. 27, comma 1-ter, d.lgs. n. 169/2012, quale norma di interpretazione autentica, ha chiarito che la violazione sussiste anche per la semplice presentazione all’incasso, essendo questa una peculiare modalità di trasferimento del titolo mediante accredito su un rapporto bancario. L’antigiuridicità della condotta deriva dalla chiara previsione normativa e la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, poiché la ratio della tracciabilità dei pagamenti sussiste in ogni operazione che comporti il trasferimento del titolo.
Con riguardo al termine per la contestazione, la Corte ha richiamato il principio per cui il dies a quo di cui all’art. 14 legge n. 689/1981 non coincide con il momento di acquisizione del fatto nella sua materialità, ma con quello in cui l’autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per la verifica della violazione. Nel caso concreto, la prima segnalazione dell’infrazione era incompleta, non contenendo le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del trasgressore; solo dal 15.1.2020, data del riscontro della banca alla richiesta dell’amministrazione, è decorso il termine, risultando tempestive la contestazione del 27.1.2020 e la sua notifica del 3.2.2020.
Infine, la Corte ha escluso che la sanzione scatti soltanto in presenza del difetto cumulativo di entrambi gli elementi previsti dall’art. 49, quinto comma, d.lgs. n. 231/2007. L’art. 63, commi 1 e 1-bis, del medesimo decreto prevede che la sanzione si applica in qualsiasi ipotesi di inosservanza, anche parziale, della disposizione: la sola mancanza della clausola di non trasferibilità comporta frustrazione dello scopo di tracciabilità perseguito dal legislatore.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.