Nullità della sentenza per mancata conoscenza della vocatio in iudicium (Cass. pen. Sez. 6 n. 150 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, compiuta nella fase delle indagini preliminari, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, non costituisce indice di effettiva conoscenza del processo se mancano elementi concreti da cui desumere che l’imputato abbia avuto notizia della vocatio in iudicium. La negligenza mostrata dall’imputato nel non tenersi informato degli sviluppi del procedimento non costituisce di per sé prova del suo volontario sottrarsi alla conoscenza del processo, se non risulta dimostrato che il rapporto professionale tra l’imputato e il difensore rinunciante si sia effettivamente mantenuto. Ne consegue la nullità ex art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. sia della sentenza di appello che di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al giudice di primo grado.
Il Fatto
Il Tribunale di Monza aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 334 cod. pen., per avere sottratto, utilizzandolo, al vincolo del sequestro amministrativo il veicolo del quale era proprietario o custode. La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna di primo grado, rigettando il motivo di appello relativo alla mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato, che era stato giudicato in contumacia.
Avverso tale sentenza l’imputato, per il tramite del proprio difensore, aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi, tra cui quello relativo alla violazione dell’art. 53 della legge n. 689/1981 in ordine alla conversione della pena detentiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, relativo alla nullità della sentenza per violazione delle norme sulla contumacia e sulla conoscenza del processo. Il Tribunale di primo grado aveva valorizzato, quale elemento indicativo della conoscenza del processo da parte dell’imputato, il fatto che il difensore di fiducia, nominato nel corso delle indagini preliminari, nel rinunciare al mandato avesse dato atto di avere reso edotto il proprio assistito della pendenza del procedimento. La Corte di appello aveva rigettato l’analoga doglianza sulla base del medesimo presupposto.
La Suprema Corte ha invece ribadito il principio per cui la nomina di un difensore di fiducia, con elezione di domicilio presso il suo studio, compiuta nella fase delle indagini preliminari, alla quale sia seguita una dichiarazione di rinuncia al mandato, non è di per sé indice di effettiva conoscenza del processo. Difatti, ciò che rileva è la sussistenza di elementi concreti da cui desumere che l’imputato abbia avuto notizia della vocatio in iudicium.
La mera negligenza dell’imputato nel non essersi tenuto informato degli sviluppi del procedimento non può equivalere alla prova del suo volontario sottrarsi alla conoscenza del processo. In particolare, come evidenziato dai precedenti citati, la prova del volontario sottrarsi richiede che risulti dimostrato il perdurante rapporto professionale tra l’imputato e il difensore rinunciante, elemento questo non emerso nel caso di specie.
La Corte ha pertanto dichiarato, ex art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., la nullità sia della sentenza impugnata sia di quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per l’ulteriore corso. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono rimasti assorbiti, risultando privi di rilevanza a seguito della declaratoria di nullità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 334 c.p. – Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa
- Art. 604 c.p.p. – Questioni di nullità