Limiti del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 8947 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a prospettare una diversa lettura e ricostruzione della vicenda fattuale, senza un effettivo e puntuale confronto con le argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della decisione impugnata. In tema di trattamento sanzionatorio, la graduazione della pena, anche in relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che aveva confermato il giudizio di responsabilità per il reato di truffa. Con il primo motivo, la difesa deduceva vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti costitutivi del reato, contestando la decisione dei giudici di appello e prefigurando una diversa ricostruzione della vicenda fattuale. Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava un vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenendo incongrua la pena determinata in misura superiore al minimo edittale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso non formulato nei termini consentiti dalla legge, per un duplice ordine di ragioni. Le doglianze sono state considerate prive di specificità, in quanto non connotate da un effettivo e puntuale confronto con la complessità delle argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della conferma del giudizio di responsabilità: la difesa si è limitata a contestare la decisione, ritenendola fondata su una valutazione contraddittoria e illogica delle emergenze probatorie, senza instaurare un reale dialogo con la motivazione della sentenza impugnata.
I giudici di appello, con congrua e lineare motivazione, avevano infatti escluso la mera rilevanza civilistica del fatto, indicando i plurimi elementi che, globalmente considerati, dimostravano il carattere truffaldino della condotta. In particolare, è stato valorizzato il bonifico contraffatto inviato alla società slovacca, elemento dimostrativo dell’inganno preordinato ai danni della stessa: un riscontro che la Corte ha ritenuto coerente con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di elementi costitutivi della truffa.
Quanto al secondo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, la Corte lo ha dichiarato manifestamente infondato. I giudici di appello, integrando la motivazione del giudice di primo grado, avevano congruamente assolto all’onere argomentativo, indicando le ragioni per cui la pena, discostandosi dal minimo edittale, dovesse ritenersi corretta. La Corte ha richiamato il principio per cui la graduazione della pena, anche in relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen.
Ne consegue che, nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentita dalla legge la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico: evenienza non ravvisabile nel caso di specie, attesa la motivazione offerta dal giudice di appello. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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