Abuso del congedo straordinario e assoluzione dubitativa senza efficacia vincolante (Cons. Stato n. 6130 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale di assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. non esplica efficacia vincolante nel giudizio disciplinare, perché non contiene l’accertamento del fatto richiesto dall’art. 653 cod. proc. pen.; rileva la motivazione, non la formula assolutoria adottata. Il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 non impone un’assistenza esclusiva, ma postula un intervento permanente, continuativo e globale in favore del familiare con handicap grave. Ove il nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza sia eliso, la fruizione integra abuso del diritto e violazione dei doveri di correttezza e buona fede. L’attività di osservazione e pedinamento del datore di lavoro è legittima quando volta a verificare l’effettivo impiego dei permessi assistenziali, senza necessità di autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Il Fatto

Un appuntato scelto della Guardia di Finanza aveva ottenuto nove giorni di licenza straordinaria per assistenza alla madre, portatrice di handicap in situazione di gravità, nel periodo 12-28 marzo 2018. I servizi di controllo evidenziavano che il militare, dimorante a Napoli, si era recato presso l’abitazione materna solo in tre occasioni, per circa trenta minuti ciascuna.

Avviato il procedimento disciplinare, l’Amministrazione disponeva la perdita del grado e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari civili. Il TAR Campania rigettava il ricorso; nelle more interveniva il decesso del ricorrente e la causa proseguiva a opera degli eredi. La sentenza di assoluzione del Tribunale militare, per insufficienza di prova, non veniva ritenuta vincolante. Di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’istituto del congedo straordinario richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., n. 19580 del 19.07.2019): l’assistenza non è esclusiva, ma deve garantire un intervento permanente, continuativo e globale. Nella specie, tre visite di mezz’ora a fronte di nove giornate intere di permesso rendono l’assistenza sostanzialmente irrisoria.

Le difese sull’assistenza notturna sono smentite dalle risultanze istruttorie, che collocano il militare in uscita dalla propria abitazione nelle ore mattutine. Le commissioni occasionali, osserva la Corte, avrebbero potuto giustificare i permessi orari ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, non il permesso giornaliero.

Sul secondo motivo, il Consiglio di Stato esclude che l’assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. spieghi efficacia di giudicato. L’art. 653 cod. proc. pen. collega il vincolo all’accertamento del fatto; la pronuncia fondata sul dubbio non integra quella condizione. Non conta la formula, ma l’accertamento, da verificare nella motivazione (Cass., sez. II civ., n. 20252 del 25.09.2014; Cass., Sez. Un., n. 20385 del 16.07.2021; Cass., sez. lav., n. 3659 del 12.02.2021).

Infondato è anche il motivo sull’attività istruttoria: è legittima l’indagine del datore per verificare l’impiego dei permessi (Cass., sez. lav., n. 9217 del 06.05.2016; Cass., sez. lav., n. 2157 del 30.01.2025), senza autorizzazione penale.

Le censure sulla proporzionalità della sanzione sono inammissibili perché nuove e comunque infondate, stante la discrezionalità dell’Amministrazione e la specificità dell’ordinamento militare, che non recepisce l’art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001. L’appello è rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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