Il termine disciplinare decorre dalla conoscenza della sentenza penale irrevocabile (Cons. Stato n. 90 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti dell’appartenente ai ruoli della Pubblica Sicurezza, quando i fatti emergono da un procedimento penale, decorre dalla conoscenza qualificata da parte dell’Amministrazione della sentenza penale irrevocabile, non dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. L’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981 va interpretato in senso costituzionalmente orientato, valorizzando l’effettiva conoscenza della pronuncia e il buon andamento dell’azione amministrativa. Il giudicato penale è vincolante in sede disciplinare solo quando il fatto sia stato escluso con accertamento pieno ai sensi dell’art. 530, comma 1, cod. proc. pen.; l’assoluzione per insufficienza di prove ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. non preclude l’autonoma valutazione dell’Amministrazione, che opera secondo uno standard probatorio meno rigoroso di quello penale.
Il Fatto
Il ricorrente, in servizio presso l’Ufficio Immigrazione di una Questura, è stato sottoposto a procedimento penale per aver agevolato il rilascio di permessi di soggiorno a soggetti privi dei requisiti. Sospeso in via cautelativa dal servizio, ha poi ottenuto una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione quanto a un capo di imputazione e una assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per il residuo.
All’esito del procedimento disciplinare, l’Amministrazione ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso. Propone quindi appello, dolendosi della violazione dei termini di avvio del procedimento e dell’efficacia del giudicato penale assolutorio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo concerne la decorrenza del termine di cui all’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981. L’appellante ritiene che i centoventi giorni siano decorsi prima della contestazione degli addebiti. Il Consiglio di Stato osserva che la disposizione va letta in coerenza con l’orientamento maggioritario: rileva la conoscenza qualificata della sentenza penale definitiva, non la pubblicazione di quella di primo grado.
La Corte richiama la Corte costituzionale n. 186 del 2004 e la Corte cost. n. 51 del 2014, che hanno ritenuto irragionevole e contrario al buon andamento far decorrere il termine dalla conclusione del giudizio penale anziché dalla comunicazione all’Amministrazione. Solo così si assicura il bilanciamento tra l’esigenza di certezza del dipendente e l’effettiva conoscenza degli atti da parte dell’organo disciplinare. Nel caso concreto la comunicazione è avvenuta il 29 dicembre 2016 e la contestazione il 28 marzo 2017, quindi entro il termine.
Il secondo motivo riguarda la portata dell’art. 653, comma 1, cod. proc. pen. Il vincolo del giudicato penale opera solo quando la sussistenza dei reati sia stata esclusa con accertamento pieno, ai sensi dell’art. 530, comma 1, cod. proc. pen. L’assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. riposa sul dubbio e non integra l’accertamento richiesto dalla norma. La Corte sottolinea che il vincolo copre i fatti materiali, non la loro qualificazione giuridica.
Ne deriva che la rivalutazione in sede disciplinare è ammessa, posto che lo standard probatorio del procedimento disciplinare è meno rigoroso di quello dell’oltre ogni ragionevole dubbio. L’Amministrazione ha valutato le intercettazioni e le dichiarazioni delle persone informate sui fatti, pervenendo a una responsabilità disciplinare e qualificando la condotta in termini di minore gravità.
Il terzo motivo, incentrato sul travisamento dei fatti, è parimenti infondato. Il Consiglio di Stato rigetta l’appello e compensa le spese per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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