Credito collegato e inadempimento del fornitore: onere probatorio a carico del consumatore (ABF Collegio di Roma n. 1867 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di credito collegati, il consumatore che invoca la risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento del fornitore deve provare l’inadempimento medesimo e la non scarsa importanza dello stesso ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., non essendo sufficiente la sola costituzione in mora. Il diritto alla risoluzione previsto dall’art. 125-quinquies, comma 1, t.u.b. presuppone che l’inadempimento riguardi il contratto di fornitura di beni o servizi collegato al finanziamento e che ne sia dimostrata la gravità. L’onere della prova grava sul consumatore, anche considerata l’estraneità del fornitore al procedimento innanzi all’ABF.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di aver sottoscritto con una società fornitrice un contratto di fornitura e posa in opera di un impianto di climatizzazione, collegato a un contratto di finanziamento stipulato con l’intermediario convenuto. Lamenta l’inadempimento della fornitrice per non aver eseguito la posa a regola d’arte e chiede all’Arbitro la risoluzione del contratto di finanziamento con restituzione di quanto corrisposto.
L’intermediario resiste, deducendo di aver ricevuto il contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di beni compiutamente consegnati e installati. Sostiene che la ricorrente, dopo oltre due anni, ha diffidato la fornitrice con riferimento a un contratto di assistenza tecnica, estraneo al finanziamento, e chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla disciplina dei contratti di credito collegati e richiama l’art. 125-quinquies, comma 1, t.u.b., secondo cui, in caso di inadempimento del fornitore, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito se ricorrono le condizioni dell’art. 1455 cod. civ. Il secondo comma della stessa norma prevede che la risoluzione comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare le rate già pagate e gli altri oneri, senza obbligo del consumatore di rimborsare quanto già versato al fornitore, con diritto di ripetizione del finanziatore verso quest’ultimo.
Su questa base il Collegio rileva che la ricorrente non ha assolto l’onere probatorio posto a suo carico. L’inadempimento lamentato attiene a un contratto di assistenza tecnica che non risulta in alcun modo collegato a quello di finanziamento. Inoltre non è stata offerta alcuna dimostrazione dell’inadempimento del contratto di fornitura né della non scarsa importanza richiesta dall’art. 1455 cod. civ.
Il Collegio richiama sul punto la propria precedente decisione n. 12073/2024, relativa a fattispecie analoga, e il più generale principio dell’art. 2697 cod. civ. in materia di riparto dell’onere probatorio. Cita quindi la decisione del Collegio di Coordinamento n. 12645/2021, che ha ribadito come l’onus probandi si collochi nell’ambito del rapporto di fornitura e, vista l’estraneità del fornitore al procedimento presso l’ABF, gravi sul consumatore, cui spetta dimostrare l’inadempimento del fornitore e la non scarsa importanza dello stesso.
Alla luce di tali rilievi il ricorso è respinto, restando priva di fondamento la domanda di risoluzione del contratto di finanziamento e di restituzione delle somme corrisposte.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1455 c.c. – Importanza dell'inadempimento
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 125-quinquies TUB – Inadempimento del fornitore