Segnalazione CRIF e preavviso: onere della prova e diniego del risarcimento (ABF Collegio di Milano n. 3192 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mera annotazione del nominativo del garante nella sezione anagrafica di un rapporto di finanziamento non integra una segnalazione negativa, ma si limita a riferire il fatto storico della prestazione della garanzia. Il garante non è pertanto legittimato a domandare la cancellazione delle segnalazioni di ritardo riferite al debitore principale, né la cancellazione del proprio nominativo dalla banca dati. Qualora l’intermediario intenda effettuare una autonoma segnalazione negativa a carico del garante, deve farla precedere dal preavviso di segnalazione, che va inviato anche al garante persona fisica, dovendosi estendere nei suoi confronti le garanzie predisposte a favore del debitore principale. Il preavviso è atto recettizio e dell’effettiva ricezione deve essere data prova; a seguito di un primo ritardo regolarizzato e non segnalato occorre un ulteriore preavviso per i ritardi successivi. Il presupposto sostanziale della segnalazione si identifica nella veridicità dei fatti di inadempimento e non richiede uno stato di insolvenza. Il danno da segnalazione illegittima non è in re ipsa e va provato nel suo ammontare e nel nesso causale.

Il Fatto

Il ricorrente, garante di un mutuo ipotecario intestato alla moglie, si vede rifiutare tra agosto e settembre 2025 diversi finanziamenti. Scopre che i dinieghi derivano da una segnalazione negativa in CRIF legata a ritardi nel pagamento di una rata del mutuo garantito. Sostiene di non aver mai ricevuto alcun preavviso di segnalazione e chiede la cancellazione dei dati, oltre al risarcimento del danno patrimoniale di € 34.160,00, corrispondente alla perdita di un contributo a fondo perduto per un impianto fotovoltaico.

L’intermediario resiste: il ricorrente è fideiussore di un mutuo erogato nel 2020 e rimborsabile in centottanta rate; la mutuataria ha onorato alcune rate in ritardo; i solleciti contenenti l’informativa e il preavviso, riferiti anche agli eventuali garanti, sarebbero stati trasmessi. Secondo l’intermediario il presupposto sostanziale sussiste anche per il mancato pagamento di una sola rata. Il ricorrente replica di non aver mai ricevuto i solleciti e di non aver mai versato in difficoltà economica.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla visura CRIF prodotta dal ricorrente: emerge una sola segnalazione negativa, per il mancato pagamento di una rata nel luglio 2025. Il nominativo del ricorrente compare nella parte anagrafica del rapporto in quanto prestatore di garanzia. Secondo l’orientamento costante dei Collegi, richiamato con le decisioni del Collegio di Palermo n. 5310/2025 e del Collegio di Milano n. 10859/2024, tale annotazione non costituisce segnalazione negativa: è connessa all’esistenza del rapporto e del contratto di garanzia. Da ciò deriva la non legittimazione del garante a chiedere la cancellazione, propria o delle segnalazioni riferite al debitore principale.

Il Collegio affronta poi il presupposto formale. L’art. 125, comma 3, del d.lgs. n. 385/1993 impone l’informativa preventiva alla prima segnalazione; l’art. 5, comma 6, del Codice di deontologia (Provvedimento del Garante del 12 settembre 2019) prevede il preavviso e l’accessibilità dei dati sul primo ritardo solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione. Il provvedimento di interpretazione autentica del 26 ottobre 2017 qualifica il preavviso come atto recettizio, ex artt. 1334 e 1335 cod. civ.: l’intermediario deve dimostrare l’effettiva ricezione. Nel caso concreto solo il sollecito del 30.04.2025 è corredato di tracciatura della consegna, peraltro discrasica rispetto alla data della missiva; gli altri tre ne sono privi. Inoltre quel preavviso riguarda una rata diversa da quella poi segnalata, per la quale il sollecito del 31.07.2025 è privo di prova di invio e consegna. Il Collegio richiama l’orientamento (Collegio di Roma n. 1575/2023) per cui, dopo un ritardo regolarizzato e non segnalato, serve un nuovo preavviso per i ritardi successivi.

Quanto al presupposto sostanziale, i Collegi (Palermo n. 11069/2022, Roma n. 21666/2020) escludono che l’Allegato 2, punto 7, del Codice richieda uno stato di insolvenza: rileva la veridicità dei fatti di inadempimento. Il ritardo di luglio 2025 è documentato dalla visura e non contestato nella sua materialità.

Sulla domanda risarcitoria il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 1642/2019: il danno non è in re ipsa; se la segnalazione è illecita per ragioni meramente procedurali e l’inadempimento sussiste, la tutela risarcitoria non è configurabile. Nel caso, il ricorrente agisce come garante senza prova di autonoma segnalazione a suo carico; le lettere di diniego non indicano la segnalazione come causa esclusiva; manca ogni documentazione sul contributo perduto. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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