Sequestro di dati informatici e riesame del decreto attuativo tardivo (Cass. pen. Sez. VI n. 36830 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici, il provvedimento che, successivamente all’ablazione dei supporti, ne specifichi il perimetro escludendo taluni dati non ha autonomia rispetto al decreto originario, di cui costituisce specificazione necessaria ai fini dell’esecuzione. Le censure relative alla proporzionalità e all’adeguatezza dell’apprensione, quali canoni regolativi delle ingerenze sui diritti fondamentali, non possono quindi formare oggetto di richiesta di riesame avverso il secondo decreto, decorso il termine di cui all’art. 324 cod. proc. pen., ma vanno fatte valere con istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen. e successiva opposizione ex art. 263 cod. proc. pen.. La mancata formazione di una copia forense non esclude che i dati siano stati oggetto di apprensione, restando incorporati nel supporto. La proporzionalità non impone di indicare nel decreto genetico il termine esatto di durata delle operazioni, né criteri rigidi predeterminati di selezione, dovendosi individuare modalità di selezione mirata parametrate al caso concreto.

Il Fatto

Un decreto di perquisizione e sequestro del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, adottato il 3 novembre 2025, aveva attinto telefoni, tablet, personal computer e ogni memoria di archiviazione in uso agli indagati, oltre ai dati suscettibili di fornire prova. Solo in seguito alle difficoltà di analisi selettiva rappresentate dai delegati del R.O.S. dei Carabinieri e al sopravvenuto diniego di autorizzazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, il Pubblico Ministero ha adottato un secondo decreto il 19 marzo 2026, escludendo dal perimetro i dati relativi alle comunicazioni con un parlamentare.

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 01/04/2026, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato, ritenendo il secondo decreto logicamente connesso al primo e specificazione necessaria della sua esecuzione. Ricorre per cassazione il difensore, deducendo un unico motivo: la lesione del principio di proporzionalità per mancata indicazione delle ragioni e dei criteri di selezione dei dati e per l’insufficiente perimetrazione del periodo di estrapolazione, con conseguente carattere esplorativo del sequestro.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il nodo è processuale prima che sostanziale: stabilire se il decreto del marzo 2026 sia autonomamente impugnabile in sede di riesame. Il Collegio, potendo accedere al provvedimento del novembre 2025 in quanto dedotti errores in procedendo secondo Sez. U n. 42792 del 31/10/2001, rileva che quel decreto è richiamato per incorporazione e ha già attinto i dispositivi unitamente ai dati che ne costituiscono il contenuto.

Il secondo provvedimento, pur qualificato come sequestro, non ha quindi autonomia: si limita a precisare il contenuto del primo. La mancata formazione di una copia forense non muta il dato, perché i dati restano incorporati nel loro supporto e sono stati oggetto di apprensione già con l’ablazione originaria. Da qui la conseguenza: le questioni sulla legittimità dell’ablazione, anche nei profili di proporzionalità e adeguatezza, non potevano essere proposte con riesame avverso il secondo decreto, essendo decorso il termine dell’art. 324 cod. proc. pen..

La Corte individua il rimedio corretto nell’istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., con opposizione ex art. 263 cod. proc. pen. avverso l’eventuale rigetto. Il Tribunale del riesame, pur avendo correttamente letto i due provvedimenti in modo coordinato, non ha tratto le dovute conseguenze da quella premessa, non rilevando l’inammissibilità della richiesta.

Nel merito, la Corte ribadisce l’orientamento di Sez. 6 n. 543 del 03/12/2025: la proporzionalità non impone di indicare nel decreto dispositivo il termine esatto di durata delle operazioni, né i tempi di estrapolazione, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica, con il rischio di penalizzare eccessivamente l’accertamento dei reati. Il titolare dei beni può contestare successivamente l’eccessiva durata con l’istanza ex art. 262. Richiamando Sez. 6 n. 15409 del 10/02/2026, si esclude l’applicazione di criteri rigidi predeterminati, dovendosi garantire una selezione mirata e non eccedente rispetto alla finalità probatoria, parametrata al caso concreto.

All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali. La Corte esclude tuttavia la sanzione in favore della Cassa delle Ammende, perché la motivazione del Tribunale, che non ha rilevato l’inammissibilità genetica, ha condizionato l’impostazione dell’impugnazione, versandosi in ipotesi di assenza di colpa (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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