Termine decadenziale risarcitorio inapplicabile ai fatti illeciti ante codice (TAR Molise n. 238 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine decadenziale di 120 giorni per l’azione risarcitoria, introdotto dall’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., non si applica ai fatti illeciti occorsi anteriormente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, non avendo il legislatore introdotto regole di efficacia retroattiva. Per tali fattispecie continua a trovare applicazione il regime della prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza demolitoria. La proposizione della domanda di annullamento produce effetto interruttivo permanente della prescrizione, che si irradia alle pretese risarcitorie connesse alla medesima lesione dell’interesse sostanziale, fino al formarsi del giudicato di annullamento. Il giudice amministrativo, prima di decidere sulla pretesa risarcitoria, deve verificare d’ufficio l’individuazione dei soggetti responsabili e la correttezza del contraddittorio, disponendo all’occorrenza i necessari incombenti istruttori.
Il Fatto
La ricorrente partecipava a un concorso per titoli per due posti di biologo collaboratore presso un ospedale molisano, indetto con delibera della Giunta regionale. Nella domanda aveva dichiarato lo stato di disoccupazione e la qualità di invalida civile, allegando la relativa certificazione. Si classificava tra gli idonei non vincitori, in posizione non utile all’assunzione.
Chiedeva quindi alla Regione di essere assunta in forza dell’art. 12 della legge n. 482/1968, che prevede una corsia preferenziale per le categorie protette. L’istanza veniva respinta con una nota-provvedimento dell’Assessorato regionale alla sanità. La ricorrente impugnava la nota e la delibera di approvazione della graduatoria: il TAR dichiarava il ricorso inammissibile, ma il Consiglio di Stato, in appello, lo accoglieva e riconosceva il diritto alla riserva di un posto. Dopo l’inerzia dell’amministrazione e l’assunzione intervenuta nelle more, la ricorrente proponeva azione di ottemperanza e domanda risarcitoria, che il Consiglio di Stato dichiarava improcedibile e inammissibile, riservando la cognizione sui danni da ritardo al giudice della legittimità. Da qui il nuovo ricorso davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività sollevata dall’Azienda sanitaria e fatta propria dalla Regione. Sotto il primo profilo, si assume la violazione dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., per essere stato il ricorso notificato oltre i 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento. Il rilievo non coglie nel segno: è ius receptum che il regime decadenziale non operi per i fatti illeciti anteriori all’entrata in vigore del codice, non avendo il legislatore voluto introdurre regole retroattive.
Il Tribunale richiama il percorso argomentativo dell’Adunanza plenaria n. 6 del 2015, che ha qualificato il termine come istituto a natura mista, sostanziale a rilievo processuale, e ne ha escluso l’applicazione ai fatti pregressi in virtù degli artt. 11 e 14 delle preleggi. La decisione valorizza anche l’ordinanza della Corte costituzionale n. 57 del 2015, che ha letto la normativa transitoria nel senso della riferibilità alla successione tra termine sostanziale e termine processuale. Poiché la lesione dell’interesse legittimo pretensivo si è originata con gli atti del 1994, il termine decadenziale resta inapplicabile, a nulla rilevando il momento della statuizione di annullamento.
Quanto alla seconda sotto-eccezione, relativa alla prescrizione quinquennale, il Collegio richiama il principio secondo cui la domanda di annullamento interrompe la prescrizione con effetto permanente fino al giudicato, irradiandosi alle pretese risarcitorie connesse. Richiama in proposito Cass. civ., Sez. Unite, n. 17619 del 2022 e la giurisprudenza amministrativa consolidata. Nel caso concreto la domanda di annullamento del 1994 ha interrotto la prescrizione, il cui decorso è rimasto sospeso fino al giudicato formatosi nel 2018: il ricorso, notificato nel 2020, è dunque tempestivo. Entrambe le eccezioni sono infondate.
Superati i profili preliminari, il Collegio rileva però la necessità di fare chiarezza sull’individuazione dei soggetti responsabili e sulle quote di responsabilità. L’Azienda eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, richiamando la disciplina delle gestioni liquidatorie delle soppresse UU.SS.LL. e il ruolo della Gestione liquidatoria della ASL. Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo statale e regionale e, ai sensi dell’art. 63, comma 1, cod. proc. amm., dispone incombenti istruttori: le amministrazioni dovranno chiarire e documentare i passaggi di competenza tra USL, ASL e gestioni liquidatorie e il ruolo rispettivo nella vicenda concorsuale, depositando i documenti entro il 2 novembre 2024. Il giudizio è rinviato all’udienza del 18 dicembre 2024, con spese riservate al definitivo.
Nota della Redazione
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