Onere probatorio dell’INPS sull’effettivo pagamento degli arretrati pensionistici (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 306 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di arretrati del trattamento pensionistico privilegiato, grava sull’INPS l’onere di provare l’effettivo pagamento delle somme contestate dal pensionato. In applicazione del principio di prossimità della prova, la ricostruzione analitica delle voci che compongono la pensione non è sufficiente a dimostrare l’avvenuta corresponsione delle spettanze. Ove l’Istituto non offra documentazione giustificativa dei pagamenti relativi al periodo contestato, la differenza tra quanto dovuto e quanto già riconosciuto versato va corrisposta al ricorrente. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato dei carabinieri in congedo dal 31.03.1986, ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria e agli scatti malattia ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928, con decorrenza dalla domanda o, in subordine, dal 10.11.1996, oltre arretrati, interessi e rivalutazione.
Il Ministero della Difesa aveva riconosciuto la P.P.O. di 7^ categoria con decreto del 20.10.1990, con decorrenza dall’01.04.1986. Nel 2021 il Comando Legione Carabinieri Calabria e il Ministero avevano riliquidato la pensione ordinaria e privilegiata a decorrere dal 10.11.1996. Il ricorrente lamentava il mancato adeguamento della pensione e il mancato pagamento degli arretrati. L’INPS eccepiva inammissibilità e carenza di interesse, sostenendo di aver dato corretta esecuzione ai provvedimenti ministeriali.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la composizione della pensione, sulla base della documentazione depositata dall’INPS a seguito di specifica richiesta istruttoria. La base pensionabile includeva lo scatto per malattia ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928, pari a € 50,58, inserito nel calcolo della pensione ordinaria annua lorda di € 4.691,86, sulla quale è stata determinata la pensione privilegiata di € 5.161,05, con decorrenza dal 10.11.1996.
Il punto realmente controverso, osserva il giudice, non è la correttezza aritmetica dei conteggi, confermata dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, bensì l’effettiva percezione delle somme. Il ricorrente contesta il mancato pagamento degli arretrati dal 1996 al 2021, quantificati in € 11.729,75, a fronte del solo importo di € 1.326,56 riconosciuto come versato.
La Corte richiama il principio di prossimità della prova: a fronte della contestazione del mancato pagamento, era onere dell’Istituto dare prova dell’esatto adempimento. L’INPS ha offerto la sola ricostruzione delle voci pensionistiche, rendendo intellegibile la natura delle somme dovute, ma non ha depositato documenti giustificativi del pagamento relativi al periodo contestato, risultando prodotto solo il cedolino del 2021, periodo non in discussione.
Anche il parere della RTS, pur escludendo inesattezze aritmetiche, aveva subordinato ogni conclusione alla effettiva percezione dello spettante. Il ricorso è pertanto accolto: risulta dovuta la differenza tra € 11.729,75 e € 1.326,56, pari a € 10.403,19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.238,00, oltre oneri di legge.
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Nota della Redazione
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