La carta elettronica del docente va eseguita anche tramite commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1420 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente al beneficio della carta elettronica del docente è titolo per il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. L’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla pronuncia mediante riconoscimento del beneficio o di altro equipollente. In caso di persistente inadempimento, il giudice nomina commissario ad acta il quale non esercita poteri amministrativi di cura dell’interesse pubblico, ma agisce quale organo ausiliario del giudice, in sostituzione dell’Amministrazione, per dare integrale attuazione al comando contenuto in sentenza, anche adottando gli atti necessari all’attivazione del bonus.
Il Fatto
Un docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia chiedendo l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale ordinario di Bergamo aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in motivazione, nei limiti della prescrizione quinquennale, per un importo complessivo di euro 1.500,00.
Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dare esecuzione alla pronuncia. La questione arriva così davanti al giudice amministrativo per l’accertamento dell’inadempimento e l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti del rito. La sentenza di merito è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e risulta integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 12.4.2025, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.
Il Collegio richiama l’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe, richiamando numerose decisioni conformi, e ritiene il ricorso fondato. Osserva incidentalmente che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.
Il Ministero è pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente o di altro equipollente. Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega.
La motivazione chiarisce la natura dell’incarico. Il commissario agisce su semplice richiesta della parte, non quale dirigente dell’Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice che sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta senza giustificato motivo. Il suo compito è intrinsecamente obbligatorio e non consiste nel curare l’interesse pubblico, ma nel dare attuazione alla pronuncia, anche mediante l’ordine alla struttura tecnica di includere il nominativo del ricorrente tra i soggetti abilitati a conseguire il bonus, senza che sia richiesta la qualifica di docente di ruolo.
Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero, con liquidazione in euro 800,00 oltre accessori e distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio tiene conto della serialità dei ricorsi e dell’art. 4, comma 2, del DM 55/2014, che giustifica una riduzione proporzionale del compenso in presenza di posizioni processuali identiche.
Nota della Redazione
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