Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 2016 del 21.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina la conformazione integrale al giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Resta estranea all’ottemperanza la condanna alle spese di lite disposta dal giudice del lavoro, in quanto non compresa nella domanda. Il beneficio della carta elettronica del docente di cui all’art. 1, l. n. 107/2015 costituisce oggetto del giudicato da eseguire.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 351 del 9 ottobre 2024, emessa dal Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro. Con quel provvedimento il giudice del lavoro aveva accertato il diritto di ciascuna ricorrente al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, per l’anno scolastico 2023/2024, e aveva condannato l’amministrazione ad accreditare la somma sul costituendo borsellino elettronico, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.
Le ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di stile. Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026 la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda, munita dell’attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., è stata notificata al Ministero presso la sede reale il 9 ottobre 2024 e che è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Risulta inoltre che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Pistoia il 10 aprile 2025. Sussistono dunque i presupposti per l’azione di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., che il TAR richiama tra gli atti considerati.
Nel merito il ricorso è fondato. Non risulta dagli atti che la sentenza sia stata eseguita: l’amministrazione è rimasta inerte rispetto all’obbligo di accreditare il beneficio riconosciuto dal giudice del lavoro.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, ove nelle more non abbia già provveduto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore. La condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza ottemperanda è esclusa dall’ordine di esecuzione, in quanto esulante dalla domanda di ottemperanza.
Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, che provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il regolamento delle spese segue la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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