Errore revocatorio ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. e necessità della percezione erronea dei fatti (Cass. civ. Sez. 3 n. 6405 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., esclusivamente per l’errore di fatto consistente nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti del giudizio di legittimità. Detto errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la pronuncia impugnata e gli atti interni al giudizio di cassazione e deve essere essenziale e decisivo. È pertanto escluso il vizio revocatorio tutte le volte che la pronuncia sul punto sia effettivamente intervenuta, ancorché non abbia preso in esame alcune argomentazioni difensive, dovendosi in tal caso configurare un mero errore di giudizio.
Il Fatto
Gli eredi dei soci finanziatori proponevano ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. avverso l’ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso contro la sentenza della Corte territoriale di Salerno. La vicenda traeva origine da un complesso contenzioso tra i diversi rami familiari relativo alla definizione di pregresse posizioni debitorie e alla distribuzione degli attivi delle procedure concorsuali.
L’ordinanza revocanda aveva rigettato il ricorso, ritenendo tra l’altro inammissibile per novità e per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. la censura con cui si era dedotto che i finanziatori fossero gravati da un obbligo di rendiconto connesso a un mandato. Con i tre motivi di revocazione, i ricorrenti lamentavano che la Corte non avesse considerato che tale questione era stata effettivamente oggetto di appello e che, non pronunciandosi su di essa, era incorsa in un errore percettivo su fatti e atti processuali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato congiuntamente il primo e il secondo motivo, in quanto strettamente connessi. Ha rilevato che l’ordinanza impugnata aveva fondato la declaratoria di inammissibilità del quinto motivo dell’allora ricorso su due autonome rationes: la violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e la novità della questione. Rispetto alla prima ratio, la difesa dei ricorrenti si era limitata ad affermazioni assertive, senza indicare compiutamente dove e come il riferimento al mandato e all’obbligo di rendiconto fosse stato puntualmente dedotto negli atti di merito, così da non evidenziare alcun errore di fatto ma, al più, un dissenso sulla valutazione compiuta.
Quanto alla seconda ratio, la Corte ha chiarito che la mera indicazione di un riferimento al mandato in atti quali le memorie conclusionali o i motivi di appello non è sufficiente a dimostrare che la questione fosse stata allegata e discussa in sede di merito, così da escludere la novità della censura. I ricorrenti, pertanto, non avevano dimostrato che il motivo di appello fosse stato riportato e puntualmente illustrato, offrendo al contraddittorio di legittimità un tema specifico.
La Suprema Corte ha quindi affermato che la prospettazione dei ricorrenti mirava non già a denunciare un vizio percettivo, bensì a ottenere una rivisitazione dell’apprezzamento dei complessivi atti di causa, sollecitando un nuovo giudizio sulla decisione di merito. Tale richiesta è stata ritenuta inammissibile, in quanto l’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non può concernere l’attività interpretativa e valutativa del giudice, né l’errata considerazione dell’oggetto del ricorso, che costituisce un errore di giudizio. A sostegno di tale principio, la Corte ha richiamato i propri precedenti, tra cui Cass., Sez. U., 19/04/2024, n. 20013, e Cass., 17/06/2025, n. 16297, nonché i principi enunciati dalla sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/Italia, in tema di autosufficienza del ricorso.
Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato manifestamente inammissibile, poiché la censura lamentava un mancato apprezzamento di una tesi difensiva, senza confrontarsi con la statuizione di inammissibilità per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. già pronunciata. La Corte ha osservato che l’ordinanza revocanda aveva puntualmente registrato la pronuncia del giudice di appello sui vari motivi di gravame e che tale giudice non era tenuto a confutare ogni singola argomentazione. Anche in questo caso, i ricorrenti miravano a una revisione del giudizio di merito, non alla correzione di un errore percettivo.
La plateale inammissibilità del ricorso ha infine integrato un univoco indice di abuso del processo, giustificando la condanna officiosa dei ricorrenti al pagamento di una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., come da giurisprudenza citata (Cass., 25/12/2024, n. 34429). La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese e al pagamento della sanzione.
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Nota della Redazione
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