Cessione gratuita di area per licenza edilizia non è convenzione urbanistica senza atto pubblico (Cass. civ. Sez. I n. 18361 del 07.06.2022)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui un privato cede gratuitamente al Comune un’area, per ottenere il rilascio di una licenza edilizia, è riconducibile alla categoria delle convenzioni urbanistiche solo se sia osservato lo schema procedimentale prescritto dall’art. 28 della legge n. 1150/1942, come modificato dall’art. 8, comma 8, della legge n. 765/1967, il quale fa salve le sole convenzioni stipulate in forma pubblica, deliberate dal Consiglio comunale e autorizzate dagli organi di controllo entro il 2 dicembre 1966. In mancanza, l’atto di cessione va scrutinato in chiave civilistica e la sua nullità per indeterminatezza dell’oggetto, ex artt. 1346 e 1418 cod. civ., è rilevabile. La relazione di fatto instaurata dall’ente pubblico in forza di un titolo invalido ad effetti obbligatori, come la cessione sottoscritta da uno solo dei comproprietari, integra detenzione e non possesso ad usucapionem, salva la prova dell’interversione del possesso ex art. 1141, comma 2, cod. civ., mediante atti di opposizione specificamente rivolti contro il proprietario.

Il Fatto

Con sentenza del 2012 il Tribunale di Bari, in accoglimento della domanda proposta dai proprietari di un’area denominata “Vico Toniolo”, dichiarava l’inesistenza del diritto di proprietà pubblica del Comune sull’area, condannando l’ente al rilascio e al pagamento di un’indennità di occupazione. La Corte d’Appello di Bari, invece, riuniti gli appelli del Comune e di un confinante, rigettava ogni domanda e, accogliendo la riconvenzionale dell’ente, dichiarava l’area compresa nel demanio stradale comunale, valorizzando una cessione gratuita del 6 agosto 1966, sottoscritta da uno solo dei comproprietari, e l’intervenuta usucapione. Avverso tale decisione i proprietari proponevano ricorso per cassazione affidato a quindici motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, ravvisando l’errore della Corte territoriale nella qualificazione della cessione gratuita del 1966. Richiamato il proprio consolidato orientamento, la Corte ha precisato che la cessione di un’area finalizzata all’ottenimento di una licenza edilizia può integrare una convenzione urbanistica solo se rispetta lo schema procedimentale legale. Nella specie, l’atto non era stato stipulato per atto pubblico, né vi era stata delibera del Consiglio comunale, sicché la norma transitoria di cui all’art. 8, comma 8, della legge n. 765/1967 non poteva salvare l’accordo. Ne conseguiva la necessità di uno scrutinio civilistico dell’atto, che, privo di qualsiasi dato identificativo dell’oggetto, era nullo per indeterminatezza ex art. 1418, comma 2, cod. civ..

Sul versante dell’usucapione, la Corte ha ribadito che il titolo invalido ad effetti obbligatori – come la cessione sottoscritta da uno solo dei comproprietari – non trasferisce il possesso, ma solo la detenzione. In assenza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà, e in mancanza di prova dell’interversio possessionis, la P.A. non può giovarsi del decorso del tempo, dovendo allegare e provare atti di opposizione specificamente rivolti contro il privato proprietario. La Corte ha inoltre stigmatizzato la discrasia tra l’accertamento del Tribunale, fondato sulle risultanze della C.T.U. che descriveva l’area come una “bretella cieca” priva di servizi, e quello della Corte d’Appello, che ne aveva desunto la demanialità da elementi quali l’asfaltatura e l’inserimento nella toponomastica.

Quanto ai profili processuali, il primo motivo è stato rigettato, affermando che l’appello principale proposto da chi avrebbe potuto impugnare solo in via incidentale non è inammissibile, ma si converte in gravame incidentale se depositato nel termine prescritto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, mentre il decimo è stato dichiarato inammissibile in quanto volto a una rivalutazione delle prove.

In definitiva, accolti i motivi terzo, quarto, nono e undicesimo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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