Estinzione anticipata cessione del quinto restituzione costi up-front criterio curva interessi (ABF Collegio di Bari n. 212 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto stipulato prima del 25.07.2021, trova applicazione l’originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor. Il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front. Per i costi recurring si applica il criterio di proporzionalità lineare, salvo diversa previsione contrattuale; per i costi up-front, in mancanza di una diversa previsione pattizia, si applica il metodo di riduzione progressiva degli interessi corrispettivi, c.d. curva degli interessi. Restano non retrocedibili gli oneri erariali e le spese di assistenza difensiva in ricorsi seriali.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato in data 30.06.2015 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, estinto anticipatamente con conteggio estintivo al 31.05.2022. Insoddisfatto dell’interlocuzione con l’intermediario, adiva l’Arbitro chiedendo la restituzione di € 798,20 a titolo di spese di istruttoria, commissioni di attivazione e provvigioni non maturate, calcolate secondo il criterio pro rata temporis; in via subordinata, per i costi ritenuti up-front, una riduzione rapportata alla curva degli interessi. Domandava inoltre la restituzione delle quote eventualmente versate dopo l’estinzione, gli interessi legali e le spese legali quantificate in € 200,00.

L’intermediario si opponeva, sostenendo la natura up-front delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione e delle provvigioni di intermediazione, e richiamando la sentenza CGUE del 09.02.2023 (causa C-555/21) e le modifiche introdotte dal d.l. n. 104/2023. Allegava di aver già rimborsato € 67,47 a titolo di riduzione del costo totale del credito e contestava l’esistenza di rate versate dopo l’estinzione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto rilevato che il contratto era stato stipulato prima dell’entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” (25.07.2021) e che l’estinzione era avvenuta alla ottantunesima rata. Ha quindi richiamato l’orientamento consolidato dei Collegi successivo alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, secondo cui ai contratti anteriori si applica l’originario art. 125-sexies T.U.B. come interpretato dalla sentenza Lexitor, confermando la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019.

Da tale impostazione discende la distinzione tra costi recurring e costi up-front: i primi si riducono secondo il criterio di proporzionalità lineare, i secondi secondo la curva degli interessi, in assenza di diversa previsione pattizia. Il Collegio ha inoltre escluso che la pronuncia CGUE C-555/21 abbia disatteso la sentenza Lexitor, trattandosi di credito immobiliare con specificità proprie, e ha confermato la non retrocedibilità degli oneri erariali.

Nel merito, il Collegio ha qualificato come up-front le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione e le provvigioni in favore dell’intermediario del credito, e come recurring le commissioni di gestione. Ha poi verificato che il rimborso già riconosciuto in conteggio estintivo coincideva con la quota non maturata delle commissioni di gestione calcolata pro rata temporis, come da piano di ammortamento sottoscritto.

Ha quindi determinato le restituzioni ancora dovute applicando ai costi up-front la curva degli interessi e ai costi recurring il criterio lineare, pervenendo a un totale di € 311,00. Ha respinto la domanda di restituzione delle quote versate dopo l’estinzione, priva di supporto documentale, e la richiesta di spese legali, attesa la natura seriale del ricorso e l’assenza di complessità.

Il Collegio ha pertanto accolto parzialmente il ricorso, disponendo la corresponsione di € 311,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, il contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e il rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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