Segnalazione in SIC illegittima se preavviso non precede di quindici giorni visibilità (ABF Collegio di Bologna n. 2129 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia deve precedere di almeno quindici giorni la visibilità del dato negativo, secondo quanto dispone l’art. 5, comma 6, del Codice di condotta richiamato dal provvedimento n. 163 del 12.9.2019. Il preavviso è atto recettizio: l’intermediario deve provare l’effettiva ricezione, non il mero invio. Quando manca il codice a barre sulla missiva, la prova può ricavarsi dalla compresenza di almeno due indicatori alternativi, tra cui la coincidenza delle date, la corrispondenza del numero di contratto e la compatibilità della data di recapito con quella di emissione. La comunicazione pervenuta dopo la prima segnalazione rende legittime solo le segnalazioni successive alla ricezione; quelle anteriori restano illegittime e vanno cancellate.
Il Fatto
Il ricorrente contesta l’illegittimità delle segnalazioni pregiudizievoli effettuate dall’intermediario presso i SIC, deducendo di non aver mai ricevuto il preavviso di segnalazione prescritto dalla normativa. Esperito senza esito il reclamo, chiede che l’Arbitro accerti il comportamento illegittimo e disponga la cancellazione dei dati.
L’intermediario conferma i fatti e rappresenta che il prestito personale, concesso nel 2019, è stato onorato fino alla rata n. 12; poi sono seguiti ritardi e, dalla rata n. 20, l’interruzione dei pagamenti. Sostiene di aver inviato il preavviso il 30.03.2021 tramite servizio di postalizzazione con tracciatura GPS, all’indirizzo indicato in contratto e mai variato dal cliente. Riferisce inoltre di aver cancellato la segnalazione di febbraio 2021, rilevata come priva di preavviso dal gestore della banca dati, e chiede in via principale la cessata materia del contendere, in subordine il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 125, comma 3, TUB, che impone ai finanziatori di informare preventivamente il consumatore alla prima segnalazione, e l’art. 5, comma 6, del Codice di condotta, che fissa il termine di quindici giorni dalla spedizione del preavviso per rendere accessibili i dati relativi al primo ritardo. Sul piano probatorio richiama l’interpretazione del Garante per la Privacy del 26 ottobre 2017, secondo cui il preavviso è atto recettizio e l’operatore deve dimostrare l’effettiva ricezione della comunicazione.
La decisione passa in rassegna l’orientamento dei Collegi sui mezzi di prova: la ricezione è provata con raccomandata con avviso di ricevimento, con modalità concordate tra le parti o con sistemi di recapito a data e ora certa. Per i sistemi con tracciatura GPS l’indirizzo prevalente richiede la coincidenza tra i codici a barre delle attestazioni dello spedizioniere e quelli delle comunicazioni. In assenza del codice a barre, la prova si raggiunge con almeno due di tre indicatori alternativi.
Applicando tali criteri, il Collegio rileva la coincidenza tra la data della missiva di preavviso e quella delle evidenze di spedizione, la compatibilità tra emissione, spedizione e restituzione per irreperibilità e la corrispondenza del codice identificativo del documento. Ritiene pertanto provata la ricezione del preavviso del 30.03.2021, nonostante l’esito di destinatario irreperibile, analogo a quello di due successive raccomandate.
Superato il vaglio formale, resta da verificare la tempestività. Poiché la prima segnalazione visibile risale ad aprile 2021 e il preavviso è stato spedito il 02.04.2021, l’intermediario non ha dimostrato che la visibilità sia stata collocata oltre i quindici giorni. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4632/2023, secondo cui il preavviso pervenuto dopo la prima segnalazione legittima solo quelle successive: le anteriori vanno cancellate. Ne deriva l’illegittimità della segnalazione di aprile 2021 e la legittimità di quelle da maggio 2021 in poi.
Quanto alla doglianza sulla genericità del preavviso, il Collegio osserva che la comunicazione richiama espressamente il finanziamento e contesta l’inadempimento, sicché consente al destinatario di individuare il rapporto e di regolarizzare la posizione. Il ricorso è quindi accolto in parte, con ordine di cancellazione del dato di aprile 2021 e condanna dell’intermediario al contributo alle spese della procedura e al rimborso del versamento del ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.