Risoluzione del credito collegato per inadempimento del fornitore e poteri dichiarativi dell’ABF (ABF Collegio di Palermo n. 1372 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di credito collegati il consumatore, dopo aver inutilmente costituito in mora il fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento se l’inadempimento della controparte, valutato alla stregua dell’art. 1455 c.c., non è di scarsa importanza. Il giudice adito per la risoluzione del finanziamento accerta incidenter tantum i presupposti della risoluzione del contratto di fornitura, senza necessità di una preventiva azione contro il venditore. Poiché l’art. 125-quinquies TUB richiede la sola costituzione in mora, e non una diffida con i requisiti dell’art. 1454 c.c., la domanda proposta davanti all’ABF, privo di poteri costitutivi, si riqualifica come accertamento del diritto alla risoluzione. Il finanziatore è tenuto a restituire le rate e gli oneri già pagati, senza rivalsa sul consumatore per quanto versato al fornitore.

Il Fatto

Il ricorrente aveva sottoscritto nel novembre 2017 un contratto per la realizzazione “chiavi in mano” di un impianto fotovoltaico con batteria di accumulo, per un prezzo di poco superiore a ventimila euro. Al contratto di fornitura era collegato un finanziamento stipulato con l’intermediario convenuto. Installato l’impianto, questo non funzionava, così come la batteria di accumulo. Il consumatore segnalava immediatamente i guasti e intimava più volte la risoluzione del contratto principale e di quello di finanziamento, chiedendo la restituzione delle rate pagate e il risarcimento del danno.

Insoddisfatto dell’esito dell’interlocuzione e del reclamo, adiva l’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo l’annullamento del contratto di finanziamento e la restituzione delle somme corrisposte. L’intermediario si costituiva negando la gravità dell’inadempimento e sostenendo che il malfunzionamento riguardasse solo la batteria, non oggetto del contratto di fornitura.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce i presupposti dell’azione ex art. 125-quinquies TUB: il collegamento tra fornitura e finanziamento, la previa costituzione in mora del venditore e la non scarsa importanza dell’inadempimento. Richiamando Cass. 13 marzo 2025, n. 6639, ribadisce che l’accertamento sui presupposti della risoluzione della fornitura è compiuto incidenter tantum, senza necessità di una preventiva domanda contro il fornitore.

Il requisito del collegamento è provato dal contratto di finanziamento prodotto da entrambe le parti: l’importo finanziato corrisponde al prezzo del bene e nel campo dedicato è indicata la dicitura “fotovoltaico”. La costituzione in mora risulta dalle diffide richiamate in narrativa.

Quanto all’inadempimento, il Collegio respinge l’eccezione dell’intermediario sulla estraneità della batteria al contratto: il documento contrattuale menziona espressamente l’accumulo e il prezzo lo comprende; l’oggetto è descritto come realizzazione “chiavi in mano” dell’impianto. Le schede degli interventi confermano la sostituzione della batteria e la posa di un cavo di terra, indice di problemi di installazione. La corrispondenza e la relazione tecnica di parte, con la fotografia del led rosso acceso, dimostrano che l’impianto non funzionava sin dal 2018; le fotografie, ai sensi dell’art. 2712 c.c., fanno piena prova se non disconosciute. L’inadempimento è dunque grave.

Il Collegio rileva che le costituzioni in mora non contengono i requisiti della diffida ad adempiere, sicché non può pronunciarsi una risoluzione dichiarativa. Poiché all’ABF è precluso emanare pronunce costitutive, la domanda è riqualificata come accertamento del diritto del cliente alla risoluzione e, così qualificata, è accolta. L’intermediario dovrà restituire le rate e gli oneri, detratto quanto già rimborsato.

La domanda risarcitoria è rigettata nel merito, non essendo i danni imputabili all’intermediario. Sono invece riconosciute le spese legali, liquidate equitativamente in € 300,00 in applicazione della decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580 del 12 maggio 2025, per la complessità della questione e la condotta dilatoria dell’intermediario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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