Rimborso pro quota commissioni up front e legittimazione passiva del cessionario (ABF Collegio di Bari n. 5729 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione del quinto della retribuzione estinta anticipatamente, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, ex art. 125-sexies TUB nella formulazione anteriore al d.l. n. 106/2021, include anche i costi up front e non soltanto quelli recurring. La legittimazione passiva all’azione restitutoria spetta al soggetto che ha ricevuto il pagamento estintivo e ha rilasciato quietanza, anche se non è l’originario finanziatore. La sentenza CGUE 9 febbraio 2023, C-555/21 non contraddice la sentenza Lexitor, riguardando i soli crediti immobiliari. La penale per estinzione anticipata entro le soglie di legge resta dovuta, salvo prova contraria del consumatore.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato nel gennaio 2021 un prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione. Estinto anticipatamente il finanziamento nel luglio 2025, con conteggio rilasciato dall’intermediario, chiedeva la restituzione pro quota degli oneri commissionali corrisposti in unica soluzione e non maturati, per complessivi € 876,74, oltre alla ripetizione integrale della penale di estinzione di € 257,98. In subordine invocava il criterio della curva degli interessi.

Insoddisfatto dell’esito del reclamo, adiva l’Arbitro. L’intermediario eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo solo acquisito il credito da altro istituto che aveva incassato le commissioni, e nel merito sosteneva l’irripetibilità dei costi up front richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 e la pronuncia CGUE del 2023.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. L’obbligazione restitutoria sorge al momento dell’estinzione del rapporto e grava sul soggetto che riceve quel pagamento, unico legittimato passivo. Poiché il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria erano stati rilasciati dall’intermediario convenuto, destinatario del pagamento del capitale residuo, la legittimazione sussiste.

Nel merito, il contratto è anteriore al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del d.l. Sostegni-bis. Trova quindi applicazione l’art. 125-sexies TUB nella originaria formulazione, letta alla luce della sentenza Lexitor (CGUE 11 settembre 2019, C-383/18), secondo cui la riduzione comprende tutti i costi posti a carico del consumatore. Il Collegio richiama anche l’art. 27 del d.l. n. 104/2023, che conferma tale lettura.

Quanto alle voci, le commissioni di intermediazione erano già state decurtate dal debito residuo per € 965,72 secondo il criterio negoziale della curva degli interessi. Restavano le commissioni di distribuzione di € 476,40, qualificate come up front in quanto corrispettivo dell’attività dell’agente: il Collegio ne accerta la natura e riconosce il rimborso della quota non maturata. Il richiamo alla CGUE C-555/21 è superato, perché quella pronuncia riguarda i crediti immobiliari e le loro specificità, non la cessione del quinto.

Applicando la curva degli interessi alle 71 rate residue su 120, il rimborso dovuto è di € 174,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

È invece rigettata la domanda di restituzione della penale di estinzione: l’art. 125-sexies, comma 2, TUB ammette l’equo indennizzo entro le soglie di legge, salvo che il consumatore provi la sua oggettiva ingiustificatezza. Poiché il capitale rimborsato supera € 10.000,00, l’indennizzo è legittimo.

Respinte anche la pretesa sulle rate in eccedenza, priva di prova ex art. 2697 cod. civ., e la richiesta di spese di assistenza professionale: non emerge un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario né la complessità delle questioni, connotate da spiccata serialità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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