Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e distinzione dalla cessazione della materia (TAR Lombardia n. 430 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso si dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il ricorrente, nel corso del giudizio, rappresenti espressamente la perdita dell’utilità della pronuncia di merito in ragione di sopravvenienze che hanno inciso sulla situazione sostanziale dedotta. La declaratoria trova fondamento nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Diversa è la cessazione della materia del contendere, che presuppone l’allegazione e la dimostrazione, da parte del ricorrente, delle modalità con cui ha conseguito, anche parzialmente, il bene della vita richiesto, così da consentire al giudice di ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali. La mera sopravvenuta carenza di interesse non equivale a soddisfacimento della pretesa e non legittima la pronuncia di cessazione. La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di parziale novità delle questioni e di evoluzione della vicenda.
Il Fatto
La ricorrente, una struttura sanitaria privata, ha impugnato la DGR n. X/4702 del 29 dicembre 2015 e, in via derivata, il contratto provvisorio stipulato sulla relativa base, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili. Tra questi, la separazione degli stanziamenti in due fondi distinti per le strutture pubbliche e private, l’utilizzo del finanziato 2015 quale base per il budget 2016, i criteri di determinazione del budget per la specialistica ambulatoriale, la riduzione dei ricoveri afferenti ai 108 DRG a rischio di inappropriatezza, i presupposti per il trasferimento delle risorse dal ricovero all’ambulatoriale e il limite di sistema al rimborso dei farmaci rendicontati con File F.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione alla DGR n. X/5166 del 16 maggio 2016 e al contratto integrativo, contestando la regressione tariffaria sulle prestazioni ambulatoriali e l’obbligo di attivare la prenotazione tramite call center regionale. La Regione si è costituita per resistere. Dopo la declaratoria di interesse ex art. 82, comma 1, cod. proc. amm., la causa è stata fissata all’udienza di smaltimento. In vista di tale udienza la ricorrente ha depositato istanza di improcedibilità, rappresentando il venir meno dell’interesse su tutti i motivi in ragione di sopravvenienze giurisprudenziali e normative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione depositata e ritiene di poter dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. La parte ha rappresentato la sopravvenuta carenza dell’interesse alla pronuncia di merito, circostanza che giustifica la declaratoria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La questione centrale attiene alla distinzione tra improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere. La ricorrente aveva articolato l’istanza richiamando anche la seconda, sostenendo che alcune contestazioni fossero divenute prive di oggetto per effetto di successivi interventi regionali e di pronunce del giudice amministrativo.
Il TAR esclude che ricorrano i presupposti per la cessazione, richiamando la giurisprudenza sul punto e segnatamente Cons. Stato, Sez. III, n. 2247 del 28.03.2022. La ricorrente non ha allegato né dimostrato in che modo avrebbe ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto. Manca quindi quel soddisfacimento della pretesa che sola consente di ricostruire, in via ipotetica, la fondatezza delle prospettazioni iniziali.
La distinzione ha rilievo pratico: la cessazione implica un accertamento, sia pure sommario, della fondatezza della domanda; l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse si fonda invece sulla sola caduta dell’interesse alla decisione, senza valutazione del merito. Il Collegio, in assenza dei presupposti per la cessazione, si limita a prendere atto della rinuncia implicita alla pronuncia.
Sulle spese, il TAR applica gli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ., disponendo la compensazione in ragione della parziale novità delle questioni trattate e dell’evoluzione della vicenda. Il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili.
Nota della Redazione
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