Payback dispositivi medici: interesse al ricorso e cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 15240 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte dell’impresa fornitrice di dispositivi medici, dell’importo pari alla quota ridotta del payback ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e l’improcedibilità del ricorso. La cessazione della materia del contendere non opera automaticamente per effetto della dichiarazione di pagamento della ricorrente, ma richiede l’accertamento del versamento da parte della Regione, con provvedimento pubblicato e comunicato senza indugio alla segreteria del TAR, secondo la sequenza procedimentale fissata dalla norma. In difetto di tale accertamento regionale, il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità per difetto sopravvenuto di interesse, non la cessazione della materia del contendere. La compensazione integrale delle spese si giustifica per le peculiarità delle questioni trattate e per l’andamento della vicenda processuale.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dei dispositivi medici, aveva impugnato la Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14.12.2022 della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria, con i relativi allegati, unitamente agli atti presupposti: i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019. Oggetto del gravame era il meccanismo del cd. payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, del quale la ricorrente censurava asseriti profili di illegittimità.
Nelle more del giudizio, la società ha aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, versando alla Regione la quota ridotta pari al 25% dell’importo indicato nei provvedimenti di ripiano. Con memoria del 30.6.2026 ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; all’udienza dell’11 settembre 2026 il difensore ha confermato l’adesione e il venir meno dell’interesse alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile improcedibilità del gravame, in ragione del fatto che l’amministrazione regionale non aveva attestato l’effettivo versamento della quota ridotta.
La questione giuridica centrale attiene al rapporto tra la dichiarazione di pagamento della parte e il presupposto normativo della cessazione della materia del contendere. Il TAR ricostruisce la sequenza dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025: decorso il termine di trenta giorni, le Regioni e le Province autonome accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei bollettini e nei siti istituzionali, comunicati senza indugio alla segreteria del TAR, e solo tale accertamento determina la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Da qui la distinzione tra i due esiti processuali. La cessazione della materia del contendere richiede l’accertamento regionale comunicato al giudice; in sua assenza, la dichiarazione di avvenuto pagamento resa dalla ricorrente produce un diverso effetto, la sopravvenuta carenza di interesse, poiché la prosecuzione della controversia non recherebbe alcuna utilità alla parte.
Il Collegio qualifica pertanto il gravame come improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non potendo pronunciare la cessazione della materia del contendere invocata dalla difesa. Sulle spese, il TAR ravvisa nelle peculiarità delle questioni trattate e nell’andamento della vicenda processuale eccezionali ragioni per l’integrale compensazione, in base al combinato disposto degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.