Estratto di ruolo non impugnabile: onere di allegare l’interesse ad agire (Cass. civ. Sez. 5 n. 8804 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è impugnabile, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021 convertito dalla l. n. 215/2021 e modificato dall’art. 12 d.lgs. n. 110/2024. La disposizione, che seleziona i tassativi casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera il bisogno di tutela giurisdizionale, plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, applicandosi anche ai processi pendenti. Ne consegue che, in difetto di iniziative riscossive e in assenza di specifiche deduzioni sulla ricorrenza di un interesse ad agire nelle ipotesi tipizzate dalla norma, l’azione impugnatoria dell’estratto di ruolo è inammissibile e la sentenza va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
Il Fatto
La contribuente impugnava un estratto di ruolo relativo all’Irpef per l’anno 2012, deducendo di esserne venuta a conoscenza solo in data 27.6.2019 e di non aver mai ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento posto a base dell’iscrizione a ruolo. Instaurato un primo giudizio, la notifica all’Agenzia delle Entrate risultava inesistente per carenza del ricorso e della procura nella busta telematica; la contribuente proponeva quindi un secondo ricorso avverso il medesimo estratto, allegando la sopravvenuta notifica di atti di pignoramento presso terzi.
La Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, li dichiarava inammissibili: il primo per inesistenza della notifica, il secondo per tardività. La Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello, annullava l’atto, ritenendo la notifica dell’avviso di accertamento nulla per mancata prova del deposito del plico presso la casa comunale e della ricezione della raccomandata informativa. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio che i ricorsi di primo grado sono inammissibili alla luce della disciplina sopravvenuta di cui all’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, che sancisce la non impugnabilità dell’estratto di ruolo. La norma consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella soltanto nei casi tassativamente elencati, in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione possa derivargli un pregiudizio, ad esempio per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione o nell’ambito delle procedure concorsuali.
Richiamando le Sezioni Unite n. 26283 del 2022, la Corte afferma che la disposizione ha inciso sulla conformazione dell’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura dinamica, suscettibile di assumere configurazioni diverse anche per effetto di norme sopravvenute fino al momento della decisione. La nuova disciplina si applica pertanto anche ai processi pendenti, in cui lo specifico interesse deve essere dimostrato nelle fasi di merito, mediante il tempestivo ricorso alla rimessione in termini, ovvero nel grado di legittimità con il deposito di documentazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. o fino all’adunanza camerale.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 190/2023, ha già ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale prospettate avverso la novella, confermandone la portata applicativa. Nel caso di specie, i giudici di merito non hanno svolto alcuna valutazione in ordine alla sussistenza dell’interesse ad agire, sicché non si è formato giudicato interno, trattandosi di questione a rilievo officioso non preclusa da un giudicato implicito.
In mancanza di iniziative volte alla riscossione del credito e in difetto di specifiche deduzioni della contribuente, la Corte dichiara inammissibile l’azione impugnatoria, cassando senza rinvio la sentenza impugnata. Le spese dei gradi di merito sono compensate in ragione dello ius superveniens e della pronuncia a Sezioni Unite, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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