Interessi corrispettivi e azione di responsabilità per il ritardo del fallimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 1398 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di responsabilità ex art. 2392 cod. civ. proposta dal curatore nei confronti dell’amministratore per omessa tempestiva richiesta di fallimento, il danno risarcibile non è limitato agli interessi moratori: il ritardo nella dichiarazione di fallimento procrastina il computo del triennio di cui all’art. 2855, secondo comma, cod. civ., determinando l’ammissione al passivo di interessi corrispettivi che una iniziativa tempestiva avrebbe evitato o limitato. Tale maggiore passività costituisce un danno patrimoniale alla massa creditoria, risarcibile ai sensi dell’art. 2394 cod. civ. L’avvio di una procedura esecutiva da parte di un singolo creditore sull’immobile sociale non esclude il danno da ritardata liquidazione, poiché la vendita non dipende dall’iniziativa degli organi della procedura ma dal creditore pignorante ex art. 567 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il fallimento di una società proponeva azione di responsabilità ex artt. 2392 e 2394 cod. civ. nei confronti dell’amministratore unico, convenuto in proprio e quale erede del precedente amministratore, per il ritardo nell’istanza di fallimento: la società era insolvente già dal luglio 2007, ma la dichiarazione era intervenuta solo nell’ottobre 2009.
La Corte d’appello di Milano, in sede di rinvio, aveva condannato l’amministratore al risarcimento dei danni prodottisi nel periodo di inerzia decorrente dal luglio 2007 fino al decesso del padre, quantificando il danno negli interessi corrispettivi maturati sul mutuo ipotecario e negli interessi sul valore atteso di realizzo dell’attivo. Avverso tale sentenza l’amministratore proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la motivazione è solo apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione, ma la censura che contesta la fondatezza delle argomentazioni in ordine alla sussistenza dell’insolvenza nel luglio 2007 non evidenzia alcuna criticità dell’apparato argomentativo, essendo espressione di un mero dissenso rispetto a un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione (cfr. Cass. 16526/2016).
Il secondo motivo, concernente la quantificazione del danno, è stato ritenuto infondato. La Corte ha chiarito che, trattandosi di mutuo ipotecario, il trattamento degli interessi nel periodo di illegittimo differimento della dichiarazione di fallimento è regolato dal combinato disposto degli artt. 55 e 54 l. fall., che richiama l’art. 2855, secondo comma, cod. civ. La norma disciplina l’estensione della garanzia ipotecaria agli interessi corrispettivi, individuandoli nel triennio ivi considerato: il ritardo nella dichiarazione comporta una procrastinazione del computo di tale periodo e delle operazioni di vendita, con la conseguente ammissione al passivo di interessi corrispettivi che una tempestiva iniziativa avrebbe evitato.
Quanto all’avvio della procedura esecutiva sull’immobile sociale, la Corte ha precisato che questa non comportava di per sé una pronta liquidazione, poiché la vendita dipendeva dall’iniziativa del creditore pignorante, ai sensi dell’art. 567 cod. proc. civ., e non dagli organi della procedura, istituzionalmente deputati ad assicurare la migliore soddisfazione dell’intero ceto creditorio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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