Motivazione del sequestro di cellulare integrabile dal riesame (Cass. pen. Sez. I n. 16882 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per mancanza di specificità, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che non si confronti con la motivazione addotta dal giudice del gravame a sostegno del provvedimento impugnato, limitandosi a dedurre profili di illogicità già specificamente confutati. In tema di sequestro probatorio di un telefono cellulare, la mancata delimitazione del perimetro temporale del vincolo nel decreto di sequestro non è di per sé sintomatica di valenza esplorativa dell’acquisizione, ove il provvedimento indichi il nesso di pertinenzialità tra il bene e l’attività di indagine e delimiti i contenuti da apprendere, potendo la motivazione sulla perdurante attualità delle esigenze probatorie essere integrata dall’ordinanza del riesame.
Il Fatto
Con decreto del 12 dicembre 2025, la Procura della Repubblica di Trani convalidava il sequestro di un dispositivo cellulare, avvenuto ad iniziativa della polizia giudiziaria nell’ambito di un procedimento per i reati di cui agli artt. 648 e 697 cod. pen., legge n. 895/1967 e legge n. 110/1975. Il decreto, pur indicando i reati oggetto di indagine con un analitico capo di imputazione provvisorio e delimitando i contenuti da estrapolare dal telefono, non fissava alcun limite temporale all’acquisizione.
Il Tribunale del riesame di Trani, investito dell’istanza ex art. 257 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di annullamento del vincolo. Avverso tale ordinanza, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio di proporzionalità per l’acquisizione integrale dei contenuti del dispositivo mediante copia forense, senza indicazione del perimetro temporale e dei parametri di ricerca, nonché la natura meramente esplorativa del sequestro.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che il decreto di convalida del sequestro conteneva gli elementi necessari a giustificare il vincolo, ovvero il riferimento al pericolo di modificazione o manomissione del bene, quale fonte di prova, e il nesso di pertinenzialità con i reati per cui si procedeva. Il provvedimento, inoltre, delimitava i contenuti oggetto di apprensione, facendo riferimento alle chat, alle immagini e agli altri contenuti multimediali relativi alla provenienza dei componenti delle vetture e alla destinazione del compendio illecito.
Quanto alla dedotta mancanza di delimitazione temporale, la Corte ha osservato che tale carenza era stata specificamente affrontata dall’ordinanza impugnata, la quale aveva evidenziato come, in aderenza allo stato dell’indagine al momento dell’apprensione del bene, non potesse pretendersi alcuna specificazione sul punto, pena la perdita di dati potenzialmente rilevanti. Un simile percorso argomentativo è stato ritenuto dalla Cassazione coerente con il proprio consolidato orientamento, secondo cui, con riferimento alla delimitazione temporale del sequestro di un telefono cellulare, non può non tenersi conto delle modalità di scoperta e apprensione del dispositivo da parte della polizia giudiziaria, specie se avvenute in un contesto di flagranza di reato (cfr. Sez. 1, n. 7219 del 27/01/2026; Sez. 2, n. 38571 del 08/10/2025; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025).
La Corte ha quindi rilevato come il ricorso dell’indagato non si confrontasse affatto con il passaggio motivazionale dell’ordinanza relativo alla delimitazione temporale, limitandosi a riproporre doglianze di carattere generale sul difetto di proporzionalità e sulla valenza esplorativa del sequestro. Tale mancata confutazione della ratio decidendi ha determinato la declaratoria di inammissibilità del ricorso per genericità, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019; Sez. U, n. 8825 del 2016, dep. 2017).
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 648 c.p. – Ricettazione
- Art. 697 c.p. – Detenzione abusiva di armi
- Art. 257 c.p.p. – Riesame del decreto di sequestro
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso