Termine disciplinare militare decorre dalla conoscenza integrale della sentenza penale (TAR Puglia n. 589 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimento disciplinare di stato a carico del personale militare, il termine di 90 giorni per l’avvio dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 1392 cod. ord. mil., decorre dalla conoscenza integrale e certa della sentenza penale irrevocabile, non dalla mera notizia del dispositivo trasmessa dalla cancelleria. La comunicazione del solo esito del giudizio, priva della motivazione e del carattere di conformità all’originale, non integra il dies a quo. L’irrevocabilità deve risultare formalmente dalla sentenza medesima, secondo le modalità previste dall’art. 27 reg. esec. c.p.p., non da deduzioni dell’amministrazione o dell’incolpato.
Il Fatto
Il ricorrente, aviere capo dell’Aeronautica Militare, ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa lo ha sospeso disciplinarmente dall’impiego per due mesi, in relazione a fatti di aggressione risalenti al 2008, già sanzionati in sede penale con pena sospesa.
Il militare ha dedotto la decadenza dell’amministrazione dall’esercizio del potere disciplinare, assumendo che il procedimento sarebbe dovuto partire dalla comunicazione del 29 maggio 2019 con cui la cancelleria della Cassazione aveva trasmesso l’esito del giudizio di legittimità. Ha inoltre contestato l’eccesso di potere per difetto di ponderazione e sproporzione della sanzione. Il TAR ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 290 del 2020 e, all’esito dell’udienza pubblica, ha deciso il merito.
La Motivazione della Corte
Il collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2022: la conoscenza della sentenza che chiude il giudizio penale, per far decorrere i termini dell’art. 1392 cod. ord. mil., deve essere integrale e certa, non essendo sufficiente la conoscenza del dispositivo o di estratti. L’irrevocabilità deve risultare formalmente dalla sentenza, in coerenza con l’art. 27 reg. esec. c.p.p. e con l’art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001, che onera la cancelleria della trasmissione della sentenza integrale e non del solo dispositivo.
Nel caso concreto, la mail del 29 maggio 2019 comunicava soltanto l’esito di inammissibilità del ricorso e recava l’avviso che sarebbe seguito l’invio della copia con le motivazioni. Il documento consultabile sul portale recava la dicitura “copia non ufficiale”. Da ciò il TAR deduce che l’amministrazione non aveva acquisito, a quella data, copia integrale conforme della pronuncia.
Il collegio sottolinea che lo stesso ricorrente avrebbe potuto acquisire tempestivamente copia conforme e notificarla all’amministrazione, secondo il meccanismo dell’art. 1393 cod. ord. mil., mentre si era limitato a comunicare il solo esito del giudizio senza allegare la documentazione.
Pertanto l’amministrazione ha tempestivamente avviato l’azione disciplinare, assumendo come dies a quo il 10 luglio 2019, data di acquisizione motu proprio della copia dal sito della Cassazione, e ha concluso il procedimento il 9 marzo 2020.
Quanto alla seconda censura, il TAR richiama la giurisprudenza sulla discrezionalità amministrativa nella valutazione della gravità dell’infrazione, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento dei fatti (Cons. Stato n. 7335 del 2019, n. 1302 del 2017, n. 2001 del 2022). Il provvedimento ha richiamato l’inchiesta formale, valutato le memorie difensive e ridotto la sospensione da quattro a due mesi. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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