Rinnovazione istruttoria in appello anche per effetti civili (Cass. pen. Sez. 6 n. 17729 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello instaurato a seguito del ricorso della sola parte civile avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato, il giudice è tenuto a valutare le prove secondo il criterio civilistico del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente”, e non secondo quello penalistico dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, atteso che l’irrevocabilità dell’accertamento penale favorevole all’imputato rende necessaria l’applicazione degli standard probatori propri del giudizio civile. Tuttavia, il giudice di appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado, anche ai soli fini civili, sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato, anche d’ufficio, a disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. La mancata rinnovazione, quando la prova orale sia stata rivalutata come rilevante e decisiva, determina un vizio di motivazione della sentenza.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, pronunciando sul gravame proposto dalla parte civile avverso la sentenza assolutoria di primo grado del Tribunale di Ferrara, aveva integralmente riformato la decisione, condannando l’imputato al risarcimento dei danni in favore della persona falsamente accusata in due esposti anonimi. La sentenza di secondo grado, nel ribaltare l’esito assolutorio, aveva fondato il proprio convincimento su una rivalutazione delle dichiarazioni rese in dibattimento da una teste, senza disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, l’erronea applicazione del criterio probatorio civilistico e, con un secondo motivo, il vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale a fronte della rivalutazione di una prova dichiarativa ritenuta decisiva.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha preliminarmente escluso l’applicabilità dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. alla fattispecie. Tale disposizione, introdotta dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), trova applicazione solo per le impugnazioni concernenti i soli interessi civili nei giudizi ove la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30 dicembre 2022, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 38481 del 2023. Nel caso di specie, essendo la costituzione antecedente, il giudizio era regolato dalla formulazione previgente dell’art. 573 cod. proc. pen.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato, confermando l’orientamento per cui, nel giudizio di appello promosso dalla sola parte civile avverso il proscioglimento, il giudice deve applicare il criterio civilistico della “probabilità prevalente”. La mancata impugnazione del pubblico ministero rende, infatti, irrevocabile l’accertamento penale favorevole all’imputato; pertanto, la decisione sui soli interessi civili non può sacrificare ulteriormente i diritti della parte civile. La Corte ha richiamato i principi espressi da Sez. 3 n. 45810 del 2024 e da Sez. 6 n. 4518 del 2026, affermando che la presunzione di innocenza di cui all’art. 6, par. 2, CEDU non osta all’applicazione delle regole civilistiche sulla responsabilità da illecito.
Il secondo motivo è stato, invece, ritenuto fondato. La sentenza impugnata, nel riformare la decisione assolutoria, aveva essa stessa indicato la rilevanza e la decisività delle dichiarazioni della teste, ma ne aveva escluso la rinnovazione istruttoria basandosi esclusivamente sulla propria valutazione di illogicità e non Ancoratezza alle altre acquisizioni. Tale modus procedendi è stato giudicato non conforme al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 22065 del 2021 (Cremonini), secondo cui il giudice di appello che riformi la sentenza assolutoria, anche ai soli fini civili, in base a un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa decisiva è tenuto a rinnovare l’istruzione dibattimentale.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Ha, infine, rigettato l’istanza di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile che non aveva partecipato alla discussione orale, conformemente al principio delle Sezioni Unite n. 27727 del 2023.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 573 c.p.p. – Impugnazione per i soli interessi civili
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale