Principi di diritto (Massima)
L’estinzione della pena per decorso del tempo non opera, ai sensi dell’art. 172, comma settimo, cod. pen., nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99 cod. pen., anche nell’ipotesi in cui la recidiva, ritualmente contestata all’imputato e applicata dal giudice, all’esito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., sia risultata subvalente rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti. Il giudizio di subvalenza della recidiva non ne elide la sussistenza né gli effetti prodotti ai fini del regime ostativo all’estinzione della pena, atteso che la recidiva ha già esplicato i suoi effetti nel giudizio comparativo, in assenza della quale il bilanciamento non sarebbe stato necessario. L’accertamento della recidiva aggravata, compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce, impedisce la prescrizione della pena a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente. La ratio della norma è quella di impedire l’estinzione della pena quando il condannato dimostri, anche attraverso l’accertamento della recidiva, una maggiore pericolosità che giustifica la perdurante permanenza dell’interesse dello Stato all’esecuzione della pena.
Il Fatto
La Procura Generale presso la Corte di appello di Trieste richiedeva al giudice dell’esecuzione la declaratoria di estinzione per decorso del tempo della pena di anni 3 di reclusione ed euro 16.000 di multa inflitta a un condannato irreperibile per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, con sentenza della Corte d’appello di Trieste del 24 ottobre 2010, irrevocabile il 29 marzo 2011. La richiesta era fondata sulla dosimetria sanzionatoria, atteso che la Corte aveva riconosciuto al condannato le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva. La Procura riteneva che, ai sensi dell’art. 172, ultimo comma, cod. pen., non potesse essere attribuita alcuna efficacia preclusiva alla recidiva in quanto, pur ritenuta sussistente, era stata considerata subvalente rispetto alle attenuanti.
La Corte d’appello di Trieste, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, ritenendo che l’art. 172, ultimo comma, cod. pen. non richieda che la recidiva sia stata concretamente applicata, ma soltanto che il condannato sia stato dichiarato recidivo. Avverso tale ordinanza, la Procura Generale proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 172 cod. pen. e invocando l’indirizzo espresso da Sez. 1, n. 36906 del 27/06/2024 (D’Avino), secondo cui la recidiva subvalente non può avere efficacia preclusiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, disattendendo l’isolato precedente invocato dal Procuratore Generale e confermando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. La Corte muove dal testo dell’art. 172, comma settimo, cod. pen., che esclude l’estinzione della pena se si tratta di recidivi nei casi previsti dai capoversi dell’art. 99 cod. pen. La ratio della norma è quella di impedire la prescrizione delle pene irrogate ai condannati che dimostrino una maggiore pericolosità, giustificando la scelta di impedire loro di beneficiare dell’abdicazione dello Stato all’esecuzione della pena.
La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite Li Trenta (n. 3585 del 24/09/2020), secondo cui la valutazione di equivalenza o subvalenza della recidiva qualificata rispetto alle attenuanti non ne elide la sussistenza né gli effetti. La recidiva deve ritenersi applicata non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produce, nel bilanciamento ex art. 69 cod. pen., l’effetto di paralizzare un’attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena. Il fatto stesso di aver operato il giudizio di bilanciamento presuppone il riconoscimento della recidiva, che ha già esplicato i suoi effetti, sebbene gli stessi siano stati ritenuti subvalenti.
La Corte richiama, altresì, la costante giurisprudenza in tema di prescrizione del reato, secondo cui è necessario tenere conto della recidiva anche se ritenuta subvalente, atteso che l’art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di bilanciamento incida sulla determinazione della pena massima rilevante per il termine di prescrizione. La Corte osserva che, se in forza di un giudizio di subvalenza della recidiva non si tenesse conto della stessa ai fini del termine di prescrizione, si avrebbe l’equiparazione di situazioni diverse: da un lato, il giudice ritiene il nuovo delitto sintomatico di maggiore riprovevolezza, ma opera la prevalenza delle attenuanti; dall’altro, esclude l’applicazione della recidiva dopo avere valutato in termini opposti la significatività del nuovo illecito.
La Corte ritiene che il semplice riconoscimento dello status di recidivo, indipendentemente dalla concreta incidenza sull’aspetto sanzionatorio, non introduce un elemento di automaticità in contrasto con la discrezionalità del giudicante, ma costituisce l’inevitabile conseguenza dell’accertamento della recidiva, che ha già spiegato i suoi effetti nel giudizio comparativo. La preclusione all’estinzione della pena opera, pertanto, tutte le volte in cui il giudice della cognizione abbia dichiarato la sussistenza della recidiva qualificata, indipendentemente dall’esito del bilanciamento, dovendosi confermare il principio di diritto per cui l’estinzione della pena per decorso del tempo non opera anche nell’ipotesi in cui la recidiva, ritualmente contestata ed applicata, sia risultata subvalente rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti.
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