La resa dei conti nella divisione prescinde dal rito degli artt. 263 c.p.c. ed è attività discrezionale del giudice (Cass. civ. Sez. 2 n. 7863 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di divisione, la resa dei conti tra condividenti è disciplinata dall’art. 723 cod. civ., che ne prescrive l’obbligo senza stabilirne le modalità. Ne consegue che il procedimento di cui agli artt. 263 e ss. cod. proc. civ. è meramente facoltativo e la scelta del mezzo di accertamento rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale può legittimamente disporre una consulenza tecnica d’ufficio. Il disposto dell’art. 264 cod. proc. civ., che onera l’impugnante di specificare le partite contestate, trova applicazione solo quando il conto sia stato reso nelle forme e per gli effetti di cui all’art. 263 cod. proc. civ.; in ogni altra ipotesi, il conto è soggetto agli apprezzamenti del giudice di merito come qualsiasi elemento indiziario di prova. La registrazione di una conversazione rientra tra le riproduzioni meccaniche ex art. 2712 cod. civ. e la confessione resa in tale sede è valida anche come confessione stragiudiziale ai sensi dell’art. 2735 cod. civ.
Il Fatto
Tre fratelli, comproprietari per un terzo ciascuno, avevano convenuto in giudizio il terzo comproprietario per ottenere la divisione dei beni immobili e la resa del conto della gestione dalle entrate comuni. Il tribunale, con sentenza non definitiva, aveva disposto la divisione e, con ordinanza, aveva conferito a un consulente tecnico d’ufficio l’incarico contabile di valutare il rendiconto presentato dal convenuto. Il giudice di primo grado, accertate le entrate e le spese documentate, aveva condannato il convenuto al pagamento delle somme dovute agli altri due fratelli.
La Corte d’appello, in riforma della sentenza, aveva invece ritenuto che l’ordine di presentare il rendiconto avesse instaurato il procedimento ex artt. 263 e ss. cod. proc. civ., con cognizione limitata alle sole partite contestate; aveva pertanto escluso le risultanze della c.t.u. e rideterminato il credito sulla base della relazione tecnica di parte. Contro tale decisione proponevano ricorso per cassazione i due fratelli attori, mentre il convenuto resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto escluso la violazione del giudicato interno, rilevando che l’affermazione sulla necessità della c.t.u., contenuta nella sentenza non definitiva, conservava natura ordinatoria e non decisoria, essendo stata poi effettivamente disposta con ordinanza istruttoria.
Nel merito, la S.C. ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, censurando la falsa applicazione degli artt. 263 e ss. cod. proc. civ. e dell’art. 723 cod. civ. da parte della Corte territoriale. Quando la resa dei conti si inserisce in un giudizio di divisione, la procedura codicistica è facoltativa e il giudice può preferire l’accertamento peritale; l’art. 264 c.p.c., che impone la contestazione specifica delle partite, presuppone che il giudice abbia prescelto quel rito. Il giudice del rinvio dovrà quindi valutare nel merito l’indagine del consulente, potendo il c.t.u. acquisire i documenti necessari anche prescindendo dall’allegazione delle parti, essendo i vizi del suo operato fonte di nullità relativa ex art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.
La Cassazione ha inoltre accolto il sesto motivo di ricorso incidentale, ritenendo erroneo il diniego di ammissione della registrazione di una conversazione tra i fratelli, in cui uno di essi aveva reso dichiarazioni confessorie. La registrazione costituisce riproduzione meccanica utilizzabile come prova e la dichiarazione in essa contenuta ha valore di confessione stragiudiziale.
Sono stati rigettati il primo e il quarto motivo del ricorso principale: il primo per manifesta infondatezza, il quarto per inammissibilità, non avendo i ricorrenti censurato la statuizione che aveva escluso gli interessi per mancata proposizione di appello incidentale. I motivi concernenti la regolamentazione delle spese e quelli incentrati sulla procedura di rendiconto sono rimasti assorbiti, come pure quelli relativi alla prova testimoniale e al compenso per l’attività di amministrazione, potendo le relative questioni essere riproposte al giudice del rinvio.
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Nota della Redazione
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