Liquidazione delle spese al di sotto dei minimi tariffari e compensazione per contumacia: principi Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 13570 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi a una liquidazione globale e forfetaria, ma ha l’onere di motivare adeguatamente la riduzione o l’eliminazione delle singole voci, per consentire il sindacato di legittimità sulla conformità della liquidazione agli atti e ai parametri di legge. Per effetto della modifica dell’art. 4 d.m. n. 55/2014 ad opera del d.m. n. 37/2018, i valori minimi della tariffa per lo scaglione applicabile hanno carattere inderogabile e non è consentito scendere al di sotto di essi. La contumacia della controparte è condotta neutra, non espressiva di adesione alle richieste avverse, e non integra le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 per la compensazione delle spese.
Il Fatto
Il contribuente, vittorioso in un giudizio di ottemperanza per il recupero di un credito per spese giudiziali, vedeva dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. A seguito della cassazione con rinvio di tale statuizione, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio condannava l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese dei giudizi di ottemperanza e di legittimità, liquidandole in misura notevolmente inferiore a quella richiesta nella nota spese, e compensava quelle del giudizio di rinvio in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione finanziaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione accoglie i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, rilevando che il giudice del rinvio ha liquidato le spese discostandosi dalla nota spesa prodotta senza fornire alcuna motivazione sulle ragioni della riduzione, in violazione del principio secondo cui, in presenza di nota specifica, il giudice ha l’onere di dare conto delle voci ridotte o eliminate. A ciò si aggiunge che la liquidazione è avvenuta in misura inferiore ai valori minimi inderogabili previsti dal d.m. n. 147/2022 per lo scaglione di riferimento, ormai non più derogabili in peius dopo la modifica dell’art. 4 d.m. n. 55/2014.
La Corte accoglie anche il terzo motivo, affermando che la mancata costituzione dell’amministrazione finanziaria non può integrare le gravi ed eccezionali ragioni che legittimano la compensazione delle spese. La contumacia, infatti, è una condotta neutra, che non implica né adesione né opposizione alla pretesa avversaria e non può essere assimilata a una situazione di soccombenza reciproca. La condanna alle spese non ha natura sanzionatoria, ma è conseguenza obiettiva della soccombenza, che permane anche quando la parte, pur riconoscendo la fondatezza della pretesa, non abbia fatto nulla per soddisfarla.
La Corte precisa che il giudice può compensare le spese solo in presenza di specifiche circostanze della controversia, da indicare esplicitamente in motivazione, senza che possano rilevare la natura dell’impugnazione o la riduzione della domanda. La pronuncia impugnata è pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per una nuova disciplina delle spese dell’intero giudizio.
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Nota della Redazione
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