Giudizio di rinvio limitato agli effetti civili: vietata la declaratoria di prescrizione (Cass. pen. Sez. I n. 35409 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza di annullamento della Corte di cassazione abbia investito la pronuncia assolutoria di secondo grado nei soli riguardi delle parti civili, il giudice del rinvio è vincolato al thema decidendi fissato in sede rescindente e non può pronunciarsi su profili penali estranei, come la prescrizione del reato non oggetto di impugnazione del pubblico ministero. Alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, d’ufficio o su eccezione, osta il giudicato parziale formatosi sull’assoluzione, con la conseguenza che la statuizione è nulla e va annullata senza rinvio. Il giudice del rinvio non può inoltre invocare l’art. 578 cod. proc. pen. per fondare la condanna civilistica, che discende invece dalla valutazione autonoma dei danni in mancanza di alcuna statuizione finale di rilevanza penale. Non è dovuta motivazione rafforzata allorché il giudice del rinvio non ribalti una assoluzione ma confermi la condanna di primo grado.
Il Fatto
La vicenda origina dal fallimento di una società immobiliare, dichiarato nel 2015, e dalle condanne pronunciate in primo grado per bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione e per truffa in danno di una società creditrice. In appello la pronuncia di condanna è confermata per la bancarotta, mentre gli imputati sono assolti dalle condotte distrattive residue e dal delitto di truffa.
Su ricorsi del Procuratore generale e delle parti civili, la Cassazione annulla la sentenza assolutoria con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello, limitando il nuovo esame ai soli capi devoluti. Dopo una restituzione nel termine per impugnare, la sentenza di appello è annullata ulteriormente per la sola bancarotta documentale. Nel giudizio di rinvio il giudice territoriale dichiara non doversi procedere per la truffa ai danni della società creditrice perché estinta per prescrizione, rideterminando la pena per la bancarotta.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi sovrapponibili dei due ricorrenti e li accoglie. Il punto di partenza è la delimitazione del thema decidendi fissata dalla sentenza rescindente: l’annullamento aveva coinvolto non l’intera decisione di secondo grado, ma solo i capi assolutori devoluti, e con riferimento alla truffa ai danni della società creditrice l’impugnazione era stata proposta dalle parti civili ai soli effetti civili.
Ne deriva l’impossibilità per il giudice del rinvio di pronunciarsi su profili penali. Mancava, osserva la Corte, una impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di appello recante l’assoluzione dalle accuse di truffa, e la sentenza di annullamento aveva espressamente limitato il giudizio di rinvio agli effetti civili. Su quella assoluzione si era dunque formato il giudicato parziale.
La sentenza impugnata è quindi annullata senza rinvio con riguardo alla declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo B, restando fermo il giudicato assolutorio. La Corte corregge inoltre la motivazione del giudice del rinvio, che aveva richiamato l’art. 578 cod. proc. pen.: tale norma impone la decisione sui capi concernenti gli interessi civili in caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, mentre nella specie la condanna civilistica risarcitoria discende dalle autonome valutazioni sulla sussistenza dei danni, in mancanza di alcuna statuizione finale di rilevanza penale.
Il quarto motivo ed il secondo motivo del coimputato sono invece rigettati, salvo che per la censura relativa all’art. 578 cod. proc. pen. La Corte esclude il vizio di motivazione rafforzata: per la truffa ai danni della società creditrice non vi è stato alcun ribaltamento di una sentenza assolutoria, poiché quella pronuncia era stata annullata, e la decisione del giudice del rinvio è confermativa della condanna di primo grado. Le doglianze sulla responsabilità e sul danno si risolvono in una richiesta di rivalutazione di profili fattuali, preclusa in sede di legittimità, mentre la motivazione della sentenza impugnata supera il vaglio di logicità e coerenza argomentativa.
Nota della Redazione
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