Divieto di reformatio in peius per pena pecuniaria illegale in rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 8108 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di rinvio, qualora sia intervenuta la rinuncia all’impugnazione del pubblico ministero, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 589 cod. proc. pen., è precluso alla Corte di rinvio infliggere una pena pecuniaria superiore a quella irrogata dal giudice di primo grado, in violazione del divieto di reformatio in peius. Tale limite opera anche quando la pena determinata dal primo giudice sia illegale perché fissata al di sotto del minimo edittale, poiché il divieto di peggioramento prevale sull’esigenza di correzione dell’errore commesso a danno dell’imputato. Il principio trova applicazione anche in sede di legittimità, dove alla Corte di cassazione è precluso correggere l’illegalità della pena quando questa sia avvenuta a danno dell’imputato e manchi l’impugnazione del pubblico ministero.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Gup del Tribunale di Caltanissetta, con sentenza del 16.12.2021, per i reati di cui agli artt. 3 n. 8 e 4 nn. 1 e 7, legge n. 75/1958 e di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, con la diminuente del rito abbreviato, alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 7.333,33 di multa. Su appello del Procuratore della Repubblica, la Corte d’appello aveva rideterminato la pena in anni cinque di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, applicando anche la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell’art. 86 d.P.R. n. 309/1990. La Cassazione aveva annullato con rinvio.
Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello, preso atto della rinuncia all’appello da parte del Procuratore generale, aveva dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione del pubblico ministero e, assolto l’imputato da uno dei reati, lo aveva condannato per l’altro alla pena di anni quattro, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’erronea applicazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara manifestamente infondato il primo motivo. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta sorretto da congrua motivazione, fondata su plurimi indici di disvalore: i precedenti penali, anche specifici, e l’inserimento dell’imputato in un circuito criminoso non occasionale, desunto dai contatti protratti con soggetti dediti al traffico di stupefacenti. La Corte richiama il principio secondo cui il giudice di merito non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi, come affermato da Sez. 2 n. 3609 del 18.01.2011, Sez. 6 n. 34364 del 16.06.2010, Sez. 2 n. 23903 del 15.07.2020 e Sez. 5 n. 43952 del 13.04.2017.
Il secondo motivo è invece fondato. Nel giudizio di rinvio era intervenuta la rinuncia all’impugnazione da parte del Procuratore generale, riferibile a entrambi gli imputati, come attestato dalla nota apposta sulle conclusioni del Procuratore generale della Corte d’appello dell’8 maggio 2024. La sentenza impugnata aveva perciò dichiarato l’inammissibilità dell’appello del pubblico ministero ai sensi dell’art. 589, seconda parte, cod. proc. pen.
In tale situazione, era precluso alla Corte di rinvio infliggere una pena pecuniaria superiore a quella stabilita dal Gup, ancorché quest’ultima fosse illegale perché inferiore al minimo edittale di euro 26.000,00 previsto dal primo comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il divieto di reformatio in peius impedisce qualsiasi peggioramento della posizione dell’imputato in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
La Corte richiama sul punto il principio di Sez. 2 n. 22494 del 25.05.2021, secondo cui, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, anche alla Corte di cassazione è precluso correggere l’illegalità della pena quando l’errore sia avvenuto a danno dell’imputato. Quanto alla censura sull’espulsione dal territorio dello Stato, essa è dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché la misura di sicurezza non era stata applicata dalla sentenza di primo grado, ma dalla precedente pronuncia d’appello annullata con rinvio, né la sentenza impugnata ne aveva disposto la conferma.
Il ricorso è pertanto accolto limitatamente alla pena pecuniaria, con annullamento senza rinvio ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen. e rideterminazione della multa in euro 7.333,33, dichiarandosi inammissibile nel resto l’impugnazione.
Nota della Redazione
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