Notifica ex art. 140 c.p.c. e poteri certificatori del messo comunale (Cons. Stato n. 999 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. si perfeziona con il compimento delle tre formalità previste dalla norma: deposito della copia presso la casa comunale, affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione e spedizione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. L’accertamento del perfezionamento richiede che gli avvisi rechino l’annotazione delle ragioni della mancata consegna e che sia provata la spedizione della raccomandata. Le cartoline compilate e timbrate con data di spedizione dal messo comunale, pubblico ufficiale specificamente preposto alle notificazioni e dotato di poteri certificatori, costituiscono prova idonea della spedizione, senza necessità del timbro dell’ufficio postale di distribuzione né della firma dell’incaricato. Accertata la validità della notificazione dell’atto presupposto, la censura di merito avverso lo stesso, proposta soltanto con l’impugnazione della successiva cartella di pagamento, è irricevibile per tardività.

Il Fatto

Il Comune di Taranto ha emesso un’ordinanza di demolizione di opere abusive e, per l’inottemperanza, una successiva ordinanza ingiunzione con sanzione pecuniaria. L’Ader – Agenzia delle entrate – riscossione ha poi notificato alla proprietaria una cartella di pagamento per la complessiva somma di oltre ventimila euro, comprensiva di oneri di riscossione e diritti di notifica.

La destinataria ha impugnato cartella e ordinanza davanti al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, deducendo la nullità delle notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e l’illegittimità nel merito della sanzione. Il TAR ha respinto il ricorso. Propone appello la soccomgente, riproponendo entrambe le censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ. ad opera della Corte costituzionale n. 3 del 2010, che ha ancorato il perfezionamento al ricevimento della raccomandata informativa, o comunque al decorso di dieci giorni dalla spedizione. Ribadisce che la norma presuppone l’esatta individuazione del luogo di residenza e l’impossibilità momentanea della consegna, restando distinta dall’ipotesi di irreperibilità non temporanea disciplinata dall’art. 143 cod. proc. civ..

Il percorso argomentativo ruota attorno alla prova documentale. Dagli atti emerge che le notificazioni sono state avviate ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. presso la residenza della destinataria e, per la sua assenza, eseguite ex art. 140 cod. proc. civ.. Gli avvisi contengono, con timbro lineare, data, firma e l’indicazione esatta delle ragioni della mancata consegna; le affissioni alla porta dell’abitazione risultano documentate.

Sul punto decisivo della spedizione, il Consiglio di Stato prende le distanze dalla tesi dell’appellante. Non sono necessari il timbro dell’ufficio postale di distribuzione né la firma dell’incaricato: le cartoline sono state compilate e timbrate con data di spedizione dal messo comunale, qualificato come pubblico ufficiale preposto alle notificazioni e munito di fede privilegiata. Il Collegio ritiene quindi infondato il primo motivo e superflua ogni ulteriore contestazione.

Il secondo motivo, con cui si ripropone la censura di merito sull’ordinanza ingiunzione, è assorbito. La censura era stata costruita sull’espresso presupposto del mancato perfezionamento della notifica dell’atto presupposto; accertata invece la regolarità della stessa, l’impugnazione andava proposta entro il termine di sessanta giorni di cui all’art. 29 cod. proc. amministrativo, decorrente dalla conoscibilità dell’ordinanza, e non con il ricorso avverso la cartella è irricevibile per tardività.

L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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