Dolo specifico indispensabile per il prestanome nella bancarotta documentale (Cass. pen. Sez. 5 n. 19940 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la responsabilità dell’amministratore formale che si riveli mero prestanome dell’effettivo gestore richiede la dimostrazione, non astratta e presunta, ma effettiva e concreta, della consapevolezza dello stato delle scritture contabili e dello scopo perseguito dall’amministratore di fatto, ex art. 40, comma 2, cod. pen. A tal fine, non è necessario che il prestanome abbia condiviso il fine di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, ma è indispensabile che, nell’abdicare ai propri obblighi di vigilanza e controllo, sia consapevole di tale scopo e decida comunque di non intervenire per evitarlo. L’omessa tenuta delle scritture contabili integra la fattispecie di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, R.D. n. 267/1942 solo quando sia accertato che l’omissione fosse finalizzata a recare pregiudizio ai creditori, atteso che, in mancanza, la condotta risulta inquadrabile nella bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217 R.D. n. 267/1942.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione a un reato tributario e confermato la penale responsabilità di due imputati per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, contestato nella forma della sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili. I due soggetti operavano in qualità di amministratore di fatto e di amministratore unico della società fallita, con cessione formale della carica, nell’immediatezza del fallimento, a un soggetto poi rivelatosi prestanome.
Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo, tra l’altro, la violazione di legge in relazione alla mancata dimostrazione dell’elemento soggettivo del dolo specifico, richiesto dalla norma incriminatrice, rispettivamente in capo all’amministratore formale e a quello di fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’amministratrice, ritenendo il corredo motivazionale delle sentenze di merito marcatamente lacunoso riguardo alla componente rappresentativa del dolo. Ha osservato che, nel caso dell’amministratore prestanome, la responsabilità è stata affermata su un contegno omissivo, valorizzando indicatori come il passaggio di consegne a un soggetto irreperibile e la sottoscrizione di un bilancio inveritiero. Tuttavia, tali elementi non esauriscono l’accertamento richiesto, essendo necessario verificare che il formale amministratore, nello scegliere di non esercitare i propri poteri-doveri di vigilanza, fosse consapevole dello scopo fraudolento perseguito dal gestore di fatto.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui la consapevolezza dell’amministratore di diritto non può essere presunta, ma deve essere dimostrata in concreto, anche attraverso indicatori probatori specifici quali l’esistenza di risorse finanziarie o patrimoni positivi resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra passivo e attivo. Nel caso di specie, le sentenze di merito hanno mostrato un percorso argomentativo contraddittorio, oscillando tra la qualificazione della condotta della ricorrente in termini di dolo generico e l’affermazione di uno slittamento dal paradigma commissivo a quello omissivo, senza però dare compiutamente conto degli elementi dimostrativi del dolo specifico richiesto dalla fattispecie contestata.
Quanto alla posizione dell’amministratore di fatto, la Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le doglianze relative alla mancata prova del dolo specifico. Ha valorizzato la congruenza motivazionale della doppia conforme, che ha adeguatamente collegato la soppressione o l’occultamento dei documenti contabili allo scopo di ricavarne un profitto e di precludere ai creditori la ricostruzione dell’attivo aggredibile, in un contesto di frodi carosello in danno dell’Erario e di sottrazione di ingenti ricavi al recupero tributario.
Quanto, infine, al motivo relativo alle pene accessorie, la Corte ha affermato che, una volta dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, le pene accessorie conseguono ex lege alla sentenza di condanna e non possono essere mantenute, rendendo ultronea ogni statuizione al riguardo nel dispositivo. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata nei confronti dell’amministratrice formale con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello, mentre il ricorso dell’altro imputato è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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