La condanna generica richiede il consenso del convenuto contumace (Cass. civ. Sez. 2 n. 7691 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di risarcimento del danno, contrattuale ed extracontrattuale, è ammissibile la domanda originariamente diretta alla sola condanna generica, senza necessità del consenso del convenuto. Qualora invece la domanda sia stata proposta per la condanna specifica, con richiesta di liquidazione nel medesimo giudizio, il giudice non può pronunciare d’ufficio una condanna generica, rimettendo la liquidazione a separato giudizio: ciò è consentito solo se l’attore abbia limitato la domanda all’an debeatur con il consenso, anche tacito ma certo e univoco, del convenuto. In caso di contumacia, nessun consenso può ritenersi prestato, con la conseguenza che la pronuncia di condanna generica integra il vizio di ultrapetizione per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Le eccezioni in senso lato, come la nullità del contratto, sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché gli elementi fattuali su cui si fondano risultino acquisiti agli atti.
Il Fatto
La Fondazione Città del Ragazzo, deducendo di aver ricevuto in donazione un appartamento, convenne in giudizio una donna per sentirne accertare la proprietà e ottenere il rilascio dell’immobile, occupato senza titolo, oltre alla condanna al risarcimento dei danni. La convenuta propose domanda riconvenzionale di usucapione, che fu accolta in primo grado e rigettata dalla Corte d’Appello, la quale accolse le domande attoree di rilascio e di condanna generica al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione uno degli eredi della convenuta originaria, deducendo plurimi motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha rigettato il primo motivo di ricorso, relativo alla notifica dell’atto di riassunzione eseguita ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. nei confronti della ricorrente contumace in appello. Ha ritenuto sufficienti le ricerche compiute dall’ufficiale giudiziario, la cui relata fa fede sino a querela di falso per le attestazioni positive dell’attività svolta, non essendo esigibile dal notificante il compimento di ogni possibile indagine.
Ha invece accolto il secondo motivo, concernente la condanna generica al risarcimento. La Corte ha precisato che, se l’attore ha chiesto la condanna determinata, il giudice può convertire la pronuncia in una condanna generica solo con il consenso delle parti costituite o quando sia l’attore a limitare la domanda all’an, con adesione del convenuto. Tale consenso non può desumersi dalla sola contumacia di una parte, sicché la condanna generica pronunciata nei suoi confronti è nulla per ultrapetizione.
Quanto al terzo e quarto motivo, la Corte ha confermato la tempestività dell’eccezione di nullità della scrittura del 1985, qualificata come eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio, e la correttezza della qualificazione del negozio come donazione dissimulata, desunta dall’incongruità del prezzo, gravando sull’acquirente l’onere di provare l’effettivo pagamento.
Infine, ha rigettato i motivi riguardanti la natura dell’azione proposta, riconoscendo alla fondazione la possibilità di provare la proprietà con il proprio titolo di acquisto, non essendo contestata la provenienza del bene dal comune dante causa, e ha dichiarato inammissibile la censura volta a ottenere una rivalutazione complessiva del compendio probatorio.
Nota della Redazione
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