Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso costi up front secondo curva interessi (ABF Collegio di Bologna n. 1402 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito comprende tutti gli oneri posti a suo carico, compresi quelli c.d. up front. Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, trova applicazione l’originario art. 125-sexies TUB come interpretato dalla sentenza Lexitor. I costi recurring si rimborsano secondo il criterio di proporzionalità lineare, quelli up front secondo la curva degli interessi, salvo diversa previsione pattizia. L’equo indennizzo di estinzione entro le soglie di legge è dovuto se il ricorrente non allega e prova che, nella singola fattispecie, sia privo di oggettiva giustificazione.
Il Fatto
La parte ricorrente ha concluso nel marzo 2018 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in 120 rate. Il prestito è stato estinto anticipatamente a febbraio 2024, in corrispondenza della rata n. 75, sulla base di un conteggio estintivo conforme.
Esperita infruttuosamente la fase di reclamo, la ricorrente ha chiesto all’Arbitro la restituzione delle commissioni non maturate ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, calcolate secondo il pro rata temporis, per un importo complessivo di euro 1.000,01, oltre agli interessi legali e alle spese. L’intermediario ha resistito sostenendo la natura up front e non rimborsabile di spese di istruttoria e oneri di distribuzione, richiamando la sentenza CGUE nella causa C-555/21.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile ai contratti anteriori alla novella del 2021. La legge n. 106/2021 aveva limitato il rimborso integrale ai soli contratti successivi, ma la Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 nella parte in cui escludeva i costi up front per i contratti antecedenti. Per tali contratti torna quindi applicabile l’originario art. 125-sexies TUB, letto alla luce della sentenza Lexitor.
Il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, confermato dalla Consulta: i costi recurring si rimborsano in proporzione lineare, quelli up front secondo la curva degli interessi, in assenza di diversa previsione. Le imposte e gli oneri erariali restano non rimborsabili, perché l’intermediario agisce come sostituto d’imposta.
Applicando tali criteri, le spese di istruttoria di euro 500,00, mai rimborsate, vanno restituite per euro 76,15; gli oneri di distribuzione di euro 1.824,00, anch’essi up front, per euro 277,80. Il Collegio precisa che l’obbligo di rimborso si estende alle somme versate all’intermediario del credito, poiché non rileva la destinazione finale dell’importo. Irrilevante è il richiamo alla sentenza CGUE C-555/21, relativa ai soli contratti di credito immobiliare.
Quanto all’indennizzo di estinzione anticipata di euro 128,51, il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 5909/2020: la commissione entro le soglie di legge è dovuta se il ricorrente non prova la sua mancanza di oggettiva giustificazione. La domanda va quindi respinta, così come quella sulle quote versate in eccedenza, priva di documentazione.
Le spese di assistenza professionale non sono riconosciute, in linea con la recente decisione n. 4580/2025, mancando comportamenti gravemente scorretti o dilatori dell’intermediario. Il ricorso è accolto in parte, con condanna al rimborso di euro 354,00 oltre interessi legali dal reclamo, contributo alle spese della procedura e rimborso del contributo di euro 20,00.
Nota della Redazione
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