Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso spese istruttoria come oneri up front (ABF Collegio di Milano n. 6227 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito ai sensi dell’art. 125-sexies T.U.B., nel testo applicabile ai contratti anteriori al 25 luglio 2021 e come interpretato dalla sentenza Lexitor. Le spese di istruttoria, in quanto destinate a remunerare attività prodromiche all’erogazione, sono qualificate come oneri up front e si riducono secondo la curva degli interessi corrispettivi, mentre gli oneri erariali non sono ripetibili. Il rimborso degli interessi non maturati già eseguito dall’intermediario nel conteggio estintivo non è dovuto una seconda volta, e la domanda di interessi avanzata per la prima volta in sede di repliche è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio ed era stato anticipatamente estinto in corrispondenza dell’ottantaseiesima rata su centoventi complessive. Il cliente chiedeva all’ABF la condanna dell’intermediario, ex art. 125-sexies T.U.B., al pagamento di € 1.780,84 per oneri corrisposti e non maturati, oltre interessi dal reclamo.
L’intermediario eccepiva in via pregiudiziale l’opportunità di sospendere il giudizio in ragione di un rinvio pregiudiziale pendente davanti alla Corte di giustizia sull’interpretazione dell’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE. Nel merito sosteneva il rigetto della domanda richiamando la pronuncia CGUE C-555/21, i principi del divieto di indebito oggettivo e dell’arricchimento senza causa, nonché l’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950, sostenendo la natura non ricorrente delle spese di istruttoria. Il cliente replicava che la sospensione era dilatoria e che la banca aveva restituito solo € 721,30 a titolo di interessi.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione. Il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga a sospendere solo il giudice che lo ha promosso, senza che analogo obbligo gravi su un organo extragiudiziario come l’ABF. Le Disposizioni ABF prevedono la sospensione solo in ipotesi specifiche, tra le quali non rientra quella dedotta.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la Corte Cost. n. 263/2022 e il proprio consolidato orientamento per affermare che anche ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applica l’originario disposto dell’art. 125-sexies T.U.B., come interpretato dalla sentenza Lexitor (CGUE C-383/18). Il consumatore che estingua ante tempus ha diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi del credito, siano essi ricorrenti o istantanei, escluse le imposte, in conformità all’art. 27 del d.l. n. 104/2023.
Quanto ai criteri di calcolo, il Collegio ha seguito la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019: per i costi recurring si applica la proporzionalità lineare, per quelli up front la curva degli interessi. Le spese di istruttoria sono state qualificate come up front, perché remunerano attività della fase prodromica; gli oneri erariali non sono ripetibili.
Poiché il cliente non ha contestato il criterio di rimborso degli interessi né l’opacità delle clausole, il Collegio ha riconosciuto solo la quota delle spese di istruttoria non maturate, quantificata in € 64,04 e arrotondata a € 64,00. La domanda di interessi sulle somme dovute, avanzata per la prima volta in sede di repliche, è stata dichiarata inammissibile. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al contributo alle spese della procedura e al rimborso del versamento per il ricorso.
Nota della Redazione
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