Estinzione anticipata del finanziamento e rimborso oneri tra costi up-front e recurring (ABF Collegio di Roma n. 3687 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori sottoscritti prima del 25 luglio 2021, trova applicazione il previgente art. 125-sexies T.U.B., come interpretato dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525 del 2019. Il rimborso degli oneri non maturati segue una distinzione strutturale: i costi recurring sono ridotti secondo un criterio di proporzionalità puro, salvo diversa clausola contrattuale; i costi up-front, in assenza di una diversa previsione pattizia comprensibile e quantificabile, sono ridotti secondo il metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi. Le imposte non sono soggette a riduzione. La commissione di anticipata estinzione è dovuta nei limiti dell’1% dell’importo effettivamente rimborsato in anticipo, al netto degli ulteriori rimborsi riconosciuti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva sottoscritto in data 27/09/2018 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile, con durata di 120 rate. Nel maggio 2025 estingueva anticipatamente il rapporto in corrispondenza della rata n. 77, con 43 rate residue.

Esperito il reclamo, il ricorrente adiva l’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo l’equo rimborso degli oneri non maturati per euro 536,73, la restituzione della penale di estinzione anticipata di euro 127,75 e il rimborso delle spese legali per euro 200,00. L’intermediario resisteva sostenendo di aver rispettato le previsioni contrattuali e chiedeva il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha innanzitutto individuato la disciplina applicabile ratione temporis. Poiché il contratto è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021, in virtù dell’art. 27 del D.L. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023, continua ad applicarsi il previgente art. 125-sexies T.U.B., nel testo interpretato dalla sentenza Corte cost. n. 263 del 22 dicembre 2023 e dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 26525 del 2019. La norma intertemporale esclude espressamente che le imposte siano soggette a riduzione.

Quanto ai criteri di rimborso, il Collegio ha richiamato la distinzione tra costi up-front e costi recurring. Per i primi, in mancanza di una clausola contrattuale che declini il criterio in modo differenziato, comprensibile e quantificabile, si applica il metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, la c.d. curva degli interessi. Per i secondi vale invece il criterio di proporzionalità puro, salvo diversa previsione contrattuale. Il Collegio ha inoltre confermato che anche il compenso per l’attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, è assoggettato alla riduzione equitativa, anche quando l’intermediario abbia documentato il pagamento al mediatore.

Applicando tali criteri alla fattispecie, il Collegio ha qualificato come up-front le spese fisse contrattuali e le commissioni accessorie, richiamando la propria precedente decisione n. 15311/2020. Il rimborso degli oneri non maturati è stato quindi determinato in euro 230,26, importo inferiore a quello richiesto dal ricorrente, che aveva applicato il criterio lineare a tutte le restituzioni.

Sulla commissione di anticipata estinzione, il Collegio ha escluso le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo previste dall’art. 125-sexies, comma 3, T.U.B., ma ha applicato l’orientamento del Collegio di coordinamento n. 11679/2021: la commissione è dovuta nei limiti dell’1% dell’importo effettivamente rimborsato in anticipo, al netto degli ulteriori rimborsi riconosciuti. Detratti euro 230,26 dal debito residuo di euro 12.775,39, la commissione massima applicabile è risultata di euro 125,45, con un rimborso dovuto di euro 2,30.

Il Collegio ha pertanto accolto il ricorso nei termini indicati, riconoscendo complessivamente euro 232,56, arrotondati a euro 233,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo, e ha respinto nel resto. Ha inoltre disposto il versamento del contributo alle spese della procedura e il rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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