Favoreggiamento della latitanza mafiosa e autonomia del riesame (Cass. pen. Sez. VI n. 35984 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Tribunale del riesame conserva piena autonomia nel valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato e non è vincolato alla lettura dei fatti offerta dalla pubblica accusa. La qualificazione della condotta come favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. non esonera il giudice cautelare dal verificare in concreto la portata delle singole emergenze, né consente di attribuire valore indiziante a un mero contributo ricostruito in chiave assertiva. Il ricorso del pubblico ministero che si limiti a proporre una diversa lettura del compendio investigativo, senza individuare un errore di diritto o una manifesta illogicità del provvedimento, è inammissibile.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato gli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato in relazione al delitto di favoreggiamento personale, esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.. Il Tribunale di Catanzaro, investito del riesame, ha annullato l’ordinanza ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, articolando due motivi: errata applicazione degli artt. 378 e 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione. La pubblica accusa ha sostenuto che il Tribunale avesse indebitamente degradato a semplici commenti affermazioni da cui emergerebbe il ruolo di collettore e raccordo strategico dell’indagato all’interno della rete dei favoreggiatori del latitante, esponente di vertice di una cosca, e che la motivazione fosse parcellizzata e illogica. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si muove su un terreno che è proprio del giudizio di merito sulla gravità indiziaria. Il Tribunale del riesame, nel rivalutare il quadro investigativo, ha ritenuto che le conversazioni e i contatti valorizzati dall’accusa non esprimessero quel contributo concreto e attuale richiesto per la configurazione del favoreggiamento personale. Si tratta di apprezzamento di fatto, rispetto al quale il pubblico ministero ricorrente ha opposto una ricostruzione alternativa, senza evidenziare un travisamento o un salto logico.

Il primo motivo contesta, in sostanza, la scelta di qualificare i fatti in termini riduttivi, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui anche una sola condotta di veicolazione di informazioni assume rilievo strategico per la conservazione del gruppo criminale. È il passaggio in cui il ricorrente tenta di trasformare in questione di diritto un giudizio che rimane di merito: la Corte non è chiamata a stabilire in astratto quale condotta integri il reato, ma se il provvedimento impugnato regga sul piano della tenuta argomentativa.

Il secondo motivo assume che il Tribunale abbia liquidato come commenti il confronto tra l’indagato e un sodale dopo un blitz dei Carabinieri, che sarebbe stato in realtà un summit finalizzato a verificare la tenuta del sistema di sicurezza. Il ricorrente valorizza, inoltre, l’attività di contenimento delle tensioni interne al gruppo e l’uso di utenze intestate ad altri per eludere il monitoraggio. Sono tutti elementi che, nella prospettazione della pubblica accusa, concorrono a un giudizio indiziario di segno opposto.

La richiesta del Pubblico Ministero in udienza era nel senso dell’inammissibilità, ed è l’esito recepito nel dispositivo. Il tema centrale resta la misura dell’autonomia del giudice del riesame rispetto alla piattaforma accusatoria e la differenza tra vizio di motivazione deducibile in cassazione e mera diversa opzione valutativa. L’inammissibilità del ricorso assume rilievo non solo processuale: definisce i confini del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari e di aggravante mafiosa, escludendo che il pubblico ministero possa ottenere in sede di legittimità una rivalutazione degli indizi.

Il provvedimento conferma, in termini di esito, che il giudice del riesame mantiene un autonomo potere di qualificazione dei fatti e che il richiamo all’art. 416-bis.1 cod. pen. non trasforma la contestazione in una presunzione di rilevanza delle singole acquisizioni. La dichiarazione di inammissibilità ha quindi una valenza chiarificatrice sul piano della ripartizione di competenze: alla pubblica accusa spetta individuare il difetto argomentativo, non riproporre la questione indiziaria come se si trattasse di un secondo giudizio di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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