Onorario giudice può trattare esecuzione oltre art. 550 c.p.p (Cass. pen. Sez. I n. 2913 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di capacità del giudice, la trattazione da parte del giudice onorario di un procedimento di esecuzione relativo a reati non compresi nel catalogo dell’art. 550 cod. proc. pen. non costituisce causa di nullità, giacché la previsione di cui all’art. 43-bis, comma terzo, lett. b), r.d. n. 12 del 1941 introduce un mero criterio organizzativo dell’assegnazione del lavoro tra giudici ordinari e onorari. Detto principio non è stato inciso dalle riforme della magistratura onoraria del 2017 e del 2025. Il riconoscimento della continuazione postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, non essendo sufficiente la mera propensione alla devianza o la valorizzazione di singoli indici rivelatori se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea.

Il Fatto

Il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con due distinte sentenze di condanna, emesse rispettivamente dal Tribunale di Vibo Valentia e dal Tribunale di Genova.

Avverso l’ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la nullità del provvedimento per essere stato emesso da un giudice onorario, cui sarebbe preclusa la trattazione di procedimenti relativi a reati diversi da quelli previsti dall’art. 550 cod. proc. pen.; con il secondo motivo, la mancata considerazione delle concrete modalità del fatto e degli indici rivelatori dell’unitario disegno criminoso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il consolidato orientamento di legittimità, anteriore alle riforme del 2017 e del 2025, secondo cui i giudici onorari possono trattare tutti i processi di cui all’art. 550 cod. proc. pen., senza distinzione tra fase di cognizione e fase di esecuzione. Ha precisato che la violazione dei criteri di assegnazione non incide sulla capacità del giudice, integrando un mero criterio organizzativo interno.

Quanto al richiamo all’art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., la Corte ne ha escluso l’applicabilità, trattandosi di norma riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, mentre nel caso di provvedimenti di giudici diversi trova applicazione la regola generale del comma quarto della medesima disposizione.

In ordine al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l’identità del disegno criminoso non si identifica con il programma di vita delinquenziale e richiede che i reati successivi fossero stati programmati sin dal primo almeno nelle loro linee essenziali. Il giudice dell’esecuzione aveva correttamente escluso la sussistenza di tale requisito, valorizzando l’autonomia delle scelte delinquenziali e la distanza temporale tra i fatti, commessi in luoghi diversi e con correi diversi.

La motivazione dell’ordinanza impugnata è stata ritenuta sintetica ma sufficiente e congrua, non ravvisandosi profili di manifesta illogicità nella mancata valorizzazione degli elementi di omogeneità, ritenuti recessivi rispetto alla ravvisata autonomia delle determinazioni criminose. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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